COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MONTEFALCO CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA – MONTEFALCO DISPUTATA A CICONIA IL 17.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 20.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CAMILLI MARCO PER TRE GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 06.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MONTEFALCO CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
CICONIA - MONTEFALCO DISPUTATA A CICONIA IL 17.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA
20.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL
CALCIATORE CAMILLI MARCO PER TRE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.12.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Montefalco Calcio, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo
descritto nel referto con riferimento al comportamento del calciatore Camilli Marco, il quale
calpestava volontariamente un calciatore avversario che si trovava a terra.
La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti commessi e come tale meritevole di
integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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