LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 06 DICEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Il Giudice sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 06 DICEMBRE 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP
Il Giudice sportivo
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del quarto turno eliminatorio sostenitori
delle Società Atalanta, Avellino, Bologna, Parma e Trapani hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel
proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, fatto esplodere due petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1
lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini
preventivi e di vigilanza.