COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.20 della Società U.S.D. CARRAO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.22 del 21.11.2013 (squalifica del calciatore capitano MURFONE Maurizio fino al 14/5/2014, squalifica del calciatore MAZZACANE Michele per OTTO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.20 della Società U.S.D. CARRAO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.22 del 21.11.2013 (squalifica del calciatore capitano MURFONE Maurizio fino al 14/5/2014, squalifica del calciatore MAZZACANE Michele per OTTO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVA
che dal rapporto dell’arbitro della gara Real Fondo Gesù – U.S.D. Carrao del 17.11.2013, risulta quanto qui di seguito riportato:
- al termine della gara, all’interno degli spogliatoi, il calciatore della società U.S.D. Carrao, Mazzacane Michele, proferiva verso il direttore di gara frasi gravemente minacciose;
- nel frattempo, un altro calciatore della società suddetta, non riconosciuto dall’arbitro “a causa della confusione creatasi in quel momento”, tirava con violenza una scarpa da calcio contro il succitato ufficiale di gara, senza colpirlo.
Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato Mazzacane Michele per otto gare effettive e, ai sensi dell’art.3, comma 2, del C.G.S., il capitano del Carrao, Murfone Maurizio, fino al 14/5/2013 (C.U. n.22 del 21/11/2013 della Delegazione Provinciale di Crotone).
La reclamante contesta quanto affermato dal direttore di gara relativamente ai fatti ascritti al Mazzacane, sostenendo che lo stesso avrebbe protestato nei confronti dell’arbitro “ma sempre nei limiti della correttezza”.
La reclamante, inoltre, indica quale autore dei fatti per i quali è stato squalificato il capitano Murfone Maurizio, ex art.3, comma 2, del C.G.S., il calciatore del Carrao Olivadese Gabriele, “per sua stessa ammissione” (indicato in distinta col n.16).
I fatti contestati al calciatore Mazzacane Michele, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S).
Tuttavia, la relativa sanzione appare eccessiva in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti stessi e, pertanto, appare conforme a giustizia operare una congrua riduzione della stessa.
Relativamente, invece, alla squalifica comminata al capitano del Carrao, Murfone Maurizio, ai sensi dell’art.3, comma 2, del C.G.S., questa Commissione prende atto della dichiarazione della società reclamante riportata poc’anzi. Pertanto, ai sensi del I cpv. del succitato art.3, si procede alla revoca della squalifica inflitta al calciatore Murfone, essendo venuta meno la relativa responsabilità nel momento dell’individuazione dell’effettivo autore del fatto. Di conseguenza, vanno trasmessi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Olivadese Gabriele.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, dispone di:
ridurre la squalifica inflitta al calciatore MAZZACANE Michele a QUATRO gare effettive;
revocare la squalifica irrogata al calciatore capitano MURFONE Maurizio;
trasmettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Olivadese Gabriele;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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