COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA ROCCHESE – GARA OLYMPIC SALERNO I POLISPORTIVA ROCCHESE DEL 25.11.2013 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA ROCCHESE – GARA OLYMPIC SALERNO I POLISPORTIVA ROCCHESE DEL 25.11.2013 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione, che fa riferimento alla squalifica, per tre giornate di gara, a carico del calciatore Lepore Simone, per aver colpito intenzionalmente un avversario, con più calci, a gioco fermo. La società reclamante, che ha finalizzato il proprio ricorso alla riduzione della squalifica del proprio tesserato, l’ha motivato con la circostanza che il calciatore Lepore si fosse reso responsabile di un gesto di reazione ad un comportamento scorretto ed antisportivo di un calciatore avversario. Deve precisarsi, tuttavia, che, dagli atti ufficiali, non è dato rilevare il cennato, presunto comportamento del calciatore avversario, per cui l’assunto della reclamante deve essere qualificato, da questa C.D.T., come un’affermazione apodittica, priva di riscontro documentale. Quanto alla commisurazione della sanzione, la puntuale descrizione, di cui al referto arbitrale (intenzionalità; dolore procurato) determina l’assoluta incompatibilità della richiesta di riduzione della pena. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Polisportiva Rocchese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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