COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 42 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. LIDO ADRIANO avverso squalifica per 7 giornate calc. MIRODDI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 28.11.2013 gara BORGO TULIERO – LIDO ADRIANO del 23.11.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 42 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. LIDO ADRIANO avverso squalifica per 7 giornate calc. MIRODDI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 28.11.2013 gara BORGO TULIERO - LIDO ADRIANO del 23.11.2013 L'A.S.D. LIDO ADRIANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sottolineando che il calc. MIRODDI, alla fine della partita, si è recato dall'arbitro chiedendogli scusa se la sua protesta, in riferimento agli episodi avvenuti in campo, era stata esagerata e comunque non gli aveva rivolto frasi offensive. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. MIRODDI, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lo spingeva, petto contro petto, facendolo indietreggiare di quattro passi, rivolgendogli nel contempo frasi irriguardose ed offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 7 giornate del calc. MIRODDI ANDREA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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