COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO (Campionato di III Categoria) in merito alla sanzione della squalifica fino al 12.02.2014 del proprio calciatore COSSA Alessandro (in C.U. n. 24 della Delegazione Provinciale di Udine dd. 27.11.2013)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO (Campionato di III Categoria) in merito alla sanzione della squalifica fino al 12.02.2014 del proprio calciatore COSSA Alessandro (in C.U. n. 24 della Delegazione Provinciale di Udine dd. 27.11.2013) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 24 dd. 27.11.2013 il G.S.T. infliggeva al calciatore COSSA Alessandro la squalifica sino al 12.02.2014 “perché, espulso per fallo di gioco, subito il provvedimento, insultava l'arbitro e mentre lo stesso annotava il provvedimento lo spingeva alla schiena senza comunque causargli danni fisici”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO impugnava tale decisione, lamentando l'eccessiva asprezza della sanzione. Nello specifico la reclamante, sulla scorta di quanto refertato dal direttore di gara, evidenziava come il proprio calciatore avesse proferito una singola espressione ingiuriosa, dal contenuto limitatamente offensivo, mentre la spinta inferta all'arbitro era stata di lievissima entità, tale da non causargli alcun dolore, né da sbilanciarlo. La reclamante infine concludeva chiedendo la riduzione della squalifica del proprio calciatore a 3 giornate effettive. Il reclamo è parzialmente fondato, e merita di essere accolto nei limiti di seguito esposti. Il referto di gara è estremamente chiaro nell'evidenziare come il COSSA, alla notifica dell'espulsione, abbia espresso una singola espressione ingiuriosa (opportunamente riportata in referto, al fine di consentire all'organo giudicante di cogliere appieno la portata offensiva della stessa). La successiva spinta inflitta al direttore di gara, pur non configurando ipotesi di violenza (diversamente la squalifica minima sarebbe di 8 gare solo per tale gesto), costituisce tuttavia un evidente atteggiamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, finalizzato a metterne in discussione l'autorità. I fatti sopra evidenziati, seppur distinti, sono comunque stati posti in essere senza apprezzabile soluzione di continuità e, conseguentemente, vanno valutati unitariamente, come una singola condotta comprensiva sia dell'espressione che del gesto offensivo di cui il calciatore si è reso colpevole. In ragione di un tanto i fatti addebitati al COSSA sono da valutarsi con minor gravità rispetto a quanto avvenuto in primo grado di giudizio, tenuto altresì conto del contesto, non pericoloso, in cui sono stati posti in essere. Considerando infine che, ai profili sanzionatori derivanti dai fatti sopra esposti, deve essere sommata la (automatica) giornata di squalifica derivante dall'espulsione per fallo di gioco (nello specifico, per aver impedito alla squadra avversaria una chiara occasione da rete), sanzione equa e giusta da irrogare al COSSA appare essere quella indicata in dispositivo P.Q.M. La C.D.T.- FVG, in parziale accoglimento del reclamo della A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO, riduce la squalifica inflitta al calciatore COSSA Alessandro a quattro gare effettive e dispone il non addebito della tassa reclamo.
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