COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MAURO TOSCANO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MAURO TOSCANO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S Alla Procuratore Federale in data 21.3.2013 venivano trasmessi dal Giudice Sportivo del C.R.Lazio, gli atti della gara CANINESE – ALBALONGA del Campionato di Eccellenza del 10.3.2013, in cui la Società ALBALONGA veniva sanzionata per aver consentito l’indebito ingresso negli spogliatoi di persona non autorizzata. L’arbitro di tale gara, riferiva in referto, di essere stato avvicinato, al termine dell’incontro, da un tale sig. TOSCANO, non presente in alcuna distinta, padre di un atleta espulso durante la partita, e sedicente componente della Procura Arbitrale il quale, mostrando un tesserino della FIGC, minacciava che avrebbe presentato un esposto per segnalare l’atteggiamento tenuto dallo stesso arbitro, nei confronti del figlio. Il Sig, MAURO TOSCANO, qualificatosi come Funzionario del Ministero degli Interni e Collaboratore F.I.G.C., in data 12 maggio 2013, inviava uno scritto al Presidente della L.N.D. ed al Presidente del C.R. Lazio, in cui lamentava indebite condotte dell’arbitro della gara in argomento, ai danni dell’atleta GIANLUCA TOSCANO, senza mai rappresentare il rapporto di parentela che lo legava al giocatore. A seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale è emerso che il Sig. MAURO TOSCANO risulta tesserato per la F.I.G.C. con la qualifica di collaboratore della L.N.D. e che lo stesso, per sua espressa ammissione, si era avvicinato al Direttore di gara per esprimere il suo disappunto sulla conduzione dell’incontro. Riteneva, pertanto, l’Organo Inquirente, che siffatto comportamento tenuto dal Sig. TOSCANO, abbia integrato la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., anche in considerazione delle iniziative disciplinari richieste, a mezzo di nota scritta al Presidente della LND e al Presidente del C.R.Lazio, nei confronti dell’arbitro della gara CANINESE – ALBALONGA del Campionato di Eccellenza del 10.3.2013, strumentalizzando il proprio ruolo federale (e per meglio delineare la condotta, quello di Funzionario del Ministero dell’Interno) per ritorsione riguardo alla espulsione del proprio figlio. In considerazione di quanto sopra, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. MAURO TOSCANO per le violazioni delle norme regolamentari sopra riportate. Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva, era presente il Rappresentante della Procura Federale nonché il deferito Sig. MAURO TOSCANO che depositava agli atti memoria scritta, in cui sostanzialmente confermava quanto dichiarato in Procura, precisando che al termine dell’incontro, non entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale, bensì si limitava a rimanere fuori, nel cortile antistante il cancelletto aperto, tanto che una signora gli chiedeva di poter cortesemente utilizzare la toilette. Dichiarava, altresì, di aver mostrato volutamente, il tesserino del Ministero dell’Interno per essere identificato. In sede di discussione del deferimento il rappresentante della Procura Federale richiedeva l’affermazione della responsabilità del deferito nelle violazioni ascritte e richiedeva la irrogazione della sanzione della inibizione per anni due, il deferito si riportava alle considerazioni e conclusioni già espresse negli scritti difensivi e richiedeva il proscioglimento. La Commissione ritiene che i fatti ascritti al deferito siano provati ed assumano rilievo disciplinare sotto un duplice profilo. Il Sig. Toscano ha sicuramente violato le norme comportamentali che debbono indirizzare l’attività di tutti i tesserati ed, in special modo, di un tesserato della F.I.G.C. con la funzione di collaboratore della LND, quanto si è introdotto, senza averne alcun diritto e senza dover esercitare alcun ruolo specifico, nel recinto degli spogliatoi ed ha ancora di più errato quando si è rivolto al direttore di gara in modo inopportuno e, sicuramente, intimitadorio. Infatti, anche a voler ammettere per un istante, senza nulla concedere, che il comportamento dell’Arbitro fosse stato da censurare sotto qualsiasi aspetto, avrebbe dovuto limitarsi a segnalare in forma scritta quanto da lui rilevato agli Organi Federali preposti alla vigilanza dell’attività sportiva ed arbitrale. Giammai avrebbe dovuto rivolgersi all’Arbitro, penetrando comunque nel recinto degli spogliatoi seppur non forzosamente, contestandone il comportamento e minacciandolo di avviare indagini a suo carico. Pur non avendo travalicato il confine dell’invettiva e dell’ingiuria, è quindi evidente che il primo comportamento tenuto al termine della gara va censurato in quanto indebito e contrario alle norme. Parimenti da censurare è anche il tono e lo scopo sotteso alla comunicazione che il deferito ha fatto seguire. Come si è detto è dovere di ogni componente della Federazione e delle Leghe segnalare comportamenti rilevati direttamente nel corso di svolgimento di una gara, che possano costituire astrattamente illeciti disciplinari commessi da chicchessia, ma tale segnalazione deve mantenersi nei canoni della correttezza e della lealtà sportiva descrivendo a chi di dovere i comportamenti rilevati in modo asettico e spersonalizzato. La segnalazione del Toscano, che impropriamente cita la sua funzione pubblica quasi a rinforzare la verosimiglianza del suo narrare, è invece infarcita di considerazioni personali e si conclude addirittura con la manifestazione di un sospetto di influenza dolosa delle decisioni assunte dall’Arbitro, peraltro proveniente da altre regione, sul regolare andamento del campionato, ipotizzando che l’espulsione del figlio sia stata preordinata a privare la squadra del suo apporto nella successiva gara decisiva per le vicende del campionato. La duplice violazione dei doveri sanciti dall’articolo 1 comma 1 del CGS, commessa peraltro da un collaboratore della LND, merita adeguata sanzione che, però, deve essere parametrata entro limiti equi ed attinenti al caso. In sostanza il comportamento del deferito è stato si intimitadorio ma non minaccioso, in quanto non è stato minacciato un danno ingiusto, tale non potendo qualificarsi la segnalazione agli Organi preposti di un comportamento asseritamente irregolare e quindi la sanzione richiesta dalla Procura Federale appare eccessiva rispetto alla effettiva portata degli addebiti. Appare equo quindi fissare la sanzione a carico del deferito un anno di inibizione in considerazione dei plurimi addebiti e della funzione ricoperta. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere il Sig. Mauro Toscano responsabile della violazione ascritta e per l’effetto di irrogargli la sanzione di un anno di inibizione. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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