COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARLENESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 96 LND DEL 21.11.2013 (Gara: ARLENESE – BOLSENA del 17.11.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARLENESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 96 LND DEL 21.11.2013 (Gara: ARLENESE – BOLSENA del 17.11.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante che riconosce di non essere stata in grado di placare “l’esuberanza” dei propri tifosi, ritiene tuttavia eccessivi i provvedimenti assunti nei confronti della Società, facendo presente, a tal riguardo, che alcuni degli episodi incriminati, si sarebbero verificati al di fuori dell’impianto sportivo. Esaminati i comportamentai violenti ed aggressivi reiteratamente posti in essere nei confronti dell’arbitro, dai sostenitori della Società ARLENESE, i quali, dopo essere penetrati all’interno dell’impianto sportivo, colpivano l’arbitro con calci, pugni e sputi, e successivamente, dopo che questi si era rifugiato nella propria auto, tentavano di aprirne la portiera, scuotendo con violenza l’autovettura, di cui danneggiavano anche la carrozzeria, bloccando poi la corsa della stessa autovettura, mentre il Direttore di gara, tentava di allontanarsi dagli aggressori, questa Commissione ribadisce l’estrema gravità di tali comportamenti, meritevoli senz’altro di severa sanzione. Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari a carico della Società ARLENESE, valutati gli eventi nel loro completsso e tenuto conto di alcune considerazioni svolte dalla reclamante, si ritiene di rimodulare parzialmente dette sanzioni, stabilendo che la seconda gara di squalifica del campo venga disputata in casa, anziché su un campo neutro, ma sempre a porte chiuse, e comminando inoltre l’ammenda di € 200 a carico della stessa Società ARLENESE. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo tramutando la squalifica della seconda giornata da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse, in una giornata da disputarsi in casa a porte chiuse e di comminare alla Società ARLENESE l’ammenda di € 200,00, come già anticipato sul C.U. n. 108 del 6.12.2013. La tassa reclamo va restituita.
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