COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 – Reclamo ASD Real Valdivara avverso la squalifica del calciatore Francesco Gianardi per quattro giornate. Gara Magra Azzurri – Real Valdivara del 15.11.2013 Juniores Regionale. C.U. n. 28 del 21.11.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 - Reclamo ASD Real Valdivara avverso la squalifica del calciatore Francesco Gianardi per quattro giornate. Gara Magra Azzurri - Real Valdivara del 15.11.2013 Juniores Regionale. C.U. n. 28 del 21.11.2013. Con la seguente motivazione: “Espulso al 34’ s.t. per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento cercava di aggredire fisicamente il direttore di gara e gli mostrava un pugno, non riuscendo nell’intento grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra. Allontanandosi dal terreno di gioco, rivolgeva all’arbitro espressioni ingiuriose e irriguardose”. il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro giornate il calciatore Francesco Gianardi della società ASD Real Valdivara. Ricorre l’impugnante, contestando le motivazioni apparse nella declaratoria del primo giudice ed affermando che il proprio calciatore, ricevuta la seconda ammonizione e ritenendola ingiusta, si era avvicinato all’arbitro per ottenere chiarimenti: nulla più, essendo l’intervento dei compagni volto esclusivamente a una rapida ripresa del gioco per la necessità di ricuperare il risultato. Conclude con la richiesta di riduzione della squalifica invocando anche gli ottimi precedenti disciplinari del soggetto. Osserva la Commissione Disciplinare. L'art. 19 comma IV lett. a) C.G.S. sanziona con un minimo di due giornate di squalifica la “condotta ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara”, e a tale norma vanno ricondotte le parole rivolte dal giocatore all’arbitro al momento dell’allontanamento dal terreno di gioco; alle due giornate di fermo occorre aggiungerne un’altra per l’espulsione a seguito di doppia ammonizione e una quarta per l’aggravante della qualifica di capitano ricoperta dal Gianardi; la ricostruzione, assolutamente credibile e puntualmente descritta nel rapporto, non evidenzia la correttezza sportiva del capitano il quale, mostrando nell’occasione il pugno al direttore di gara, ha posto in essere un grave comportamento antisportivo dimenticandosi dell’onere di fornire un’immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività. Per questi motivi, respinte le contrarie eccezioni della società ASD Real Valdivara e ritenuta corretta la sanzione inflitta in prime cure al calciatore Francesco Gianardi, delibera di non accogliere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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