COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 – Reclamo ACD Tigullio avverso la squalifica del calciatore Guillermo Jauch Galvez fino al 14.5.2014. Gara ACD S. Lorenzo DC Sanvi Genova- ACD Tigullio Calio a 5 del 15.11.2013 Campionato Calcio a 5 serie C. C.U. n. 28 del 21.11.2013.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 16 - Reclamo ACD Tigullio avverso la squalifica del calciatore Guillermo Jauch Galvez fino al 14.5.2014. Gara ACD S. Lorenzo DC Sanvi Genova- ACD Tigullio Calio a 5 del 15.11.2013 Campionato Calcio a 5 serie C.
C.U. n. 28 del 21.11.2013.
Nel corso del 2° tempo della gara San Lorenzo DC Sanvi Genova - Tigullio Calcio a 5 del 15.11.2013, valevole per il campionato Calcio a 5 serie C, il calciatore Guillermo Jauch Galvez era allontanato dal terreno di gioco per aver colpito, con un violentissimo calcio all’altezza del petto e dopo una rincorsa di alcuni metri, un avversario caduto a terra per un fallo di gioco da lui stesso compiuto.
Per tali comportamenti il calciatore veniva sanzionato con una squalifica fino al 14-05-2014. Avverso la decisione, l’ACD Tigullio Calcio a 5 ha proposto reclamo nel quale, pur non disconoscendo i fatti, lamenta l’eccessività della squalifica perché l’avversario colpito aveva continuato a giocare per poi recarsi di propria sponte al più vicino pronto soccorso.
Osserva la Commissione Discipinare che alla luce delle risultanze documentali non vi siano dubbi sul comportamento del calciatore. Né, tantomeno, può essere preso in considerazione, ai fini di una riduzione della sanzione, il fatto che il giocatore colpito aveva proseguito la gara, recandosi al Pronto Soccorso soltanto al termine della stessa; la notizia, riferita dall’arbitro per averla appresa dai dirigenti della squadra avversaria, quindi tutta da verificare, non sminuisce la gravità del gesto violento, idoneo a provocare all’avversario quelle importanti conseguenze lesive che hanno determinato l’irrogazione della squalifica per quattro giornate.
La sanzione inflitta in prime cure appare pertanto equa e appropriata all’infrazione e va confermata.
Per questi motivi, respinta la richiesta d’audizione perché non formulata in forma esplicita e lasciata alla discrezione del giudicante, la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo come proposto dall’ACD Tigullio Calcio a 5 e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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