COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società OVERSIZIANO Coppa Lombardia 3° Categoria Gir. OT Gara del 14.11.2013 tra Basiglio Milano 3 / Oversiziano C.U. n. 30 del CRL datato 21.11.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società OVERSIZIANO Coppa Lombardia 3° Categoria Gir. OT Gara del 14.11.2013 tra Basiglio Milano 3 / Oversiziano C.U. n. 30 del CRL datato 21.11.2013 La società OVERSIZIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inflitto a ORIZZONTE Jacopo la squalifica per sei gare ed a SAVINO Antonio per tre gare, lamentando che i calciatori si sono limitati a chiedere spiegazioni all'arbitro senza minacciare e mantenendo un comportamento di riguardo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le sanzioni adottate dal GS meritano di essere confermate, in quanto entrambi i calciatori, come indicato dall'arbitro nel proprio rapporto di gara, si sono resi responsabili degli accadimenti addebitati. La gravità degli stessi giustifica quindi la sanzione comminata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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