COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società MISSAGLIA SPORTIVA Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 23.11.2013 tra Montevecchia / Missaglia C.U. n. 21 della delegazione di Lecco datato 28.11.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società MISSAGLIA SPORTIVA Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 23.11.2013 tra Montevecchia / Missaglia C.U. n. 21 della delegazione di Lecco datato 28.11.2013 La società MISSAGLIA SPORTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica del calciatore STUCCHI Nicholas per mesi dodici fino al 29.11.2014 e la sanzione dell'ammenda di euro 250,00 a carico della società reclamante, lamentando che il comportamento del proprio tesserato sarebbe da qualificarsi come errore ovvero una conseguenza della tensione della gara . Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : il reclamo deve essere respinto e le decisioni assunte dal GS meritano di trovare conferma. Questa Commissione ritiene infatti che le sanzioni comminate dal GS siano eque e giuste rispetto ai fatti narrati dal direttore di gara: al termine della gara, il giocatore ha infatti stretto violentemente la mano dell'arbitro e ha colpito il fondo della bottiglia di plastica che in quel momento il direttore di gara aveva in bocca, provocandogli una lacerazione della gengiva dell'arcata inferiore. La gravità e la violenza di tale comportamento giustificano la conferma della sanzione comminata dal GS Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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