COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società OLIMPIC TREZZANESE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. D Gara del 24.11.2013 tra Gessate / Olimpic Trezzanese C.U. n. 15 della delegazione di Monza datato 28.11.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società OLIMPIC TREZZANESE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. D Gara del 24.11.2013 tra Gessate / Olimpic Trezzanese C.U. n. 15 della delegazione di Monza datato 28.11.2013 La società OLIMPIC TREZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 02.03.2014 a carico del dirigente CIANNI Paolo, lamentando che il comportamento dle proprio tesserato non sarebbe da qualificarsi aggressivo bensì lo stesso avrebbe fermato la corsa del dirigente della squadra avversaria, entrando così in contatto con lo stesso. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal rapporto di gara – fonte primaria e privilegiata di prova – emerge con tutta chiarezza che al termine del primo tempo entrambi i dirigenti, che avevano avuto un diverbio durante la gara, si aggredivano reciprocamente a metà campo, rovinando a terra. Indubbia appare la gravità dei suddetti. Tuttavia, considerato che non vi sono state conseguenze fisiche per i tesserati e alla luce dei criteri abitualmente applicati da questa Commissione, la sanzione viene lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la sanzione della squalifica a carico di CIANNI Paolo sino al 02.02.2014 e dispone l’accredito della tassa se non ancora versata.
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