COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 30/11/2013 SASSOFERRATO GENGA – URBINO PIEVE

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 30/11/2013 SASSOFERRATO GENGA - URBINO PIEVE A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 86 del 4/12/2013; Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Soc. Sassoferrato Genga con il quale la stessa richiede che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Soc. Urbino Pieve e conseguentemente l'aggiudicazione della stessa a proprio favore. Sostiene la reclamante che successivamente ad uno scontro di gioco tra il calciatore n. 6 della Società reclamante ed il giocatore n.8 della Soc. Urbino Pieve, l'arbitro consentiva l'accesso in campo ai rispettivi massaggiatori per soccorrere ed accompagnare fuori dal terreno di gioco i calciatori infortunati. Dopo le cure del caso, sempre a dire della reclamante, il calciatore n.6 della Soc. reclamante, rientrava nel terreno di gioco autorizzato dall'arbitro, così come il calciatore n.8 della Soc.Urbino Pieve che durante le cure era stato già sostituito dal proprio allenatore. Si legge nel reclamo che la Soc. Urbino Pieve schierava pertanto in campo n. 12 calciatori e che tale situazione perdurava per diverso tempo e comunque fino a quando i calciatori della Soc. Sassoferrato Genga segnalavano tale anomala situazione creatasi così che il direttore di gara invitava il calciatore n. 8 sostituito, ad abbandonare il terreno di gioco ristabilendosi così la parità dei calciatori in campo. Esaminato altresì il referto arbitrale, si evince che al 43° minuto del 2° tempo dopo uno scontro di gioco i due calciatori sopra detti, dopo aver ricevuto le cure del caso, uscivano dal terreno di gioco. Il calciatore n.8 della Soc.Sassoferrato Genga veniva sostituito con il n.16 al 44° minuto del 2° tempo l'arbitro, a gioco in svolgimento, faceva cenno al giocatore locale di poter rientrare ed in tale frangente rientrava in campo anche il calciatore n.8 della Soc. Urbino Pieve già sostituto non essendosi lo stesso accorto della propria sostituzione e questo ultimo rimaneva nel terreno di gioco per circa 4/5 secondi fino a quando l'arbitro non lo invitava ad uscire facendogli notare la sua sostituzione. Alla luce di quanto sopra, ritenendo che la partecipazione alla gara del calciatore sostituito è durata solamente qualche secondo e che la stessa non può aver influito sul regolare svolgimento dell'incontro, si decide: 1) di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Sassoferrato Genga introitando la relativa tassa; 2) di omologare il risultato conseguito sul campo di Sassoferrato Genga 1 - Urbino Pieve 2.
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