COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. NUOVA SIROLESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PINTURETTA FALCOR/NUOVA SIROLESE DEL 23.11.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 81 del 29.11.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. NUOVA SIROLESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PINTURETTA FALCOR/NUOVA SIROLESE DEL 23.11.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 81 del 29.11.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava al calciatore CHIAVARINI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive “Per aver attinto a fine gara con uno sputo alla nuca l’arbitro. Il calciatore, non identificato dall’arbitro, viene sanzionato a seguito di comunicazione inviata dalla soc. Nuova Sirolese a questo Organo di Giustizia Sportiva in data 29.11.2013”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuova Sirolese deducendo che si trattò di un gesto, pur deplorevole ed inaccettabile, ma isolato, posto in essere da un calciatore senza precedenti specifici e di indubbie qualità morali, dimostrate anche nell’occasione, avendo prontamente ammesso le proprie responsabilità. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta, in punto di fatto, provata la responsabilità del calciatore Chiavarini Marco - individuato ex art. 3, comma 2, del Cgs giusta comunicazione della stessa reclamante - in ordine alla violazione ascrittagli, con le modalità descritte dall’arbitro; • ritenuto, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, di non poter valutare positivamente il comportamento tenuto dal calciatore nell’immediatezza e successivamente al fatto, in particolare, apparendo le formulate scuse quantomeno tardive; • ritenuto che il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende; • ritenuto che colpire il direttore di gara con uno sputo costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo, le cui modalità, nel caso che occupa, non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, derivandone, pertanto, un inevitabile inasprimento; P.Q.M. respinge il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Nuova Sirolese ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina la sanzione del calciatore CHIAVARINI Marco applicandogli la squalifica fino al 30 novembre 2014.
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