COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. S.E.M. C5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA S.E.M. C5/REAL CASABIANCA DEL 15.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “f” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 34 del 15.11.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. S.E.M. C5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA S.E.M. C5/REAL CASABIANCA DEL 15.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “f”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 34 del 15.11.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al massaggiatore DE LEONARDIS Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 dicembre 2013 per i comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. S.E.M. C5 chiedendo l’annullamento della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a contestare l’operato del direttore di gara, senza tuttavia mai offenderlo, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al De Leonardis.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità del massaggiatore De Leonardis Marco in ordine alle violenze ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione, della quale pertanto deve essere data conferma, atteso che questi, allontanato al ventesimo minuto del secondo tempo per reiterate proteste ed offese nei confronti dell’arbitro, al termine dell’incontro attendeva il direttore di gara davanti agli spogliatoi e, di nuovo, lo insultava volgarmente;
• letto ed applicato l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. S.E.M. C5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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