COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 Del 12.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA SPINETE – ROCCASICURA DEL 01/12/2013
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 52
Del 12.12.2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA SPINETE – ROCCASICURA DEL 01/12/2013
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al CU n. 49 del 5/12/2013;
letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che alla gara in epigrafe non era presente la
forza pubblica, anche se la società di casa consegnava copia della richiesta all’arbitro prima
dell’inizio della gara. Alla fine del primo tempo l’arbitro invitava i dirigenti della società Spinete a far
uscire dal recinto di gioco alcune persone non iscritte in distinta e che sostavano indebitamente nei
pressi degli spogliatoi. Uscite queste persone, l’arbitro dava inizio al secondo tempo. Al 25’ del
secondo tempo, il calciatore FRARACCIO Emanuel (Spinete) realizzava un calcio di rigore ed
esultava in maniera irriguardosa nei confronti del portiere avversario, facendo gesti oltremodo
offensivi. Questo episodio comportava la reazione di alcuni calciatori del Roccasicura e ne scaturiva
una rissa (all’altezza delle due panchine e verso gli spogliatoi) tra diversi calciatori di entrambe le
società. In questa mischia l’arbitro riconosceva il calciatore DI PASQUO Fabio (Roccasicura), il
quale sferrava decine di calci e di pugni a calciatori avversari colpendoli anche al volto, graffiando
anche al viso un avversario, ed il dirigente accompagnatore SALVATORE Donato (Spinete) che si
scagliava con particolare violenza e brutalità nei confronti di calciatori avversari, colpendoli con
pugni anche al volto. A tale rissa prendevano parte inoltre una decina di persone non iscritte in
distinta, ma chiaramente riconducibili alla società Spinete, che invadevano indebitamente il terreno
di gioco da un cancello laterale e si avvicinavano con fare minaccioso all’arbitro, per dirigersi
successivamente verso i calciatori del Roccasicura. Sugli spalti, sostenitori locali si accalcavano
sulla rete di recinzione, scuotendola in maniera veemente, e rivolgevano frasi offensive e
minacciose all’indirizzo del direttore di gara. Con difficoltà la rissa veniva sedata intorno al 30’ del
secondo tempo. Le persone entrate indebitamente nel recinto di gioco venivano fatte allontanare;
inoltre l’arbitro procedeva all’allontanamento del dirigente SALVATORE Donato (Spinete) ed
all’espulsione dei calciatori FRARACCIO Emanuel (Spinete) e DI PASQUO Fabio (Roccasicura). La
gara riprendeva, ma al 32’ del secondo tempo il calciatore DI PASQUO Fabio (Roccasicura) usciva
dal proprio spogliatoio, si dirigeva verso quello dello Spinete ed iniziava a tirare pugni e calci alla
porta. Tale gesto provocava l’immediata reazione dei tesserati presenti su entrambe le panchine
che si dirigevano verso gli spogliatoi, seguiti dai quasi tutti i calciatori presenti sul terreno di gioco.
Ne scaturiva un’altra rissa, alla quale prendevano parte attivamente ancora una volta diverse
persone non iscritte in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società Spinete, entrate di nuovo
nel recinto di gioco attraverso il cancello laterale. Alcune di esse rivolgevano insulti e minacce
all’indirizzo dell’arbitro. L’arbitro non assumeva alcun ulteriore provvedimento disciplinare in quanto
risultava impossibile identificare le persone che partecipavano alla colluttazione poiché, nello spazio
antistante gli spogliatoi, in un’area limitata, erano presenti tutti i tesserati di entrambe le società e
almeno sette/otto persone presenti indebitamente. A questo punto l’arbitro, valutata la situazione di
pericolo venutasi a determinare sul terreno di gioco, per tutelare la propria incolumità e quella dei
suoi assistenti ed in considerazione dell’assenza di forza pubblica e, soprattutto, della mancanza di
collaborazione e della totale negligenza della società Spinete che non si adoperava in nessun modo
per evitare l’ingresso sul terreno di gioco di persone non autorizzate, sospendeva definitivamente
l’incontro al 37’ del secondo tempo. La terna arbitrale, a fatica, riusciva a rientrare negli spogliatoi;
venivano quindi convocati i due capitani ai quali l’arbitro comunicava la propria decisione di
sospendere definitivamente l’incontro in quanto non sussistevano più le condizioni minime per
continuare. Dopo circa 45’ la terna arbitrale poteva lasciare serenamente l’impianto senza ulteriori
risvolti.
Osserva questo GST. La gara in epigrafe si è improvvisamente surriscaldata a causa della
esultanza oltremodo spropositata che il calciatore Fraraccio Emanuele (Spinete) ha avuto nei
confronti dei calciatori avversari dopo la realizzazione di una rete. Anche la reazione violenta avuta
sia dal calciatore DI PASQUO che dal dirigente SALVATORE Donato (Spinete) (insieme agli altri
tesserati non riconosciuti dall’arbitro) è sicuramente da biasimare e da censurare così come il totale
disinteresse dei dirigenti locali. In conclusione, dalla lettura del referto arbitrale, si evince che la
sospensione definitiva della gara è dovuta principalmente alla seconda delle due risse scoppiata a
ridosso degli spogliatoi alla quale hanno partecipato tutti i tesserati di entrambe le società, con
l’aggravante della partecipazione di sette/otto persone presenti indebitamente nel recinto di gioco.
Per tutti questi motivi,
D E C I D E
1. ai sensi dell’art. 17, comma 2 CGS di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara
ad entrambe le società, responsabili a giudizio di questo GST, della sospensione definitiva
della gara medesima;
2. ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. f) di squalificare il campo di gioco della società Spinete per
due gare effettive;
3. di comminare alla società Spinete un’ammenda di Euro 700;
4. di comminare alla società Roccasicura un’ammenda di Euro 400;
5. di inibire il dirigente SALVATORE Donato (Spinete) fino a tutto il 31 marzo 2014;
6. di squalificare il calciatore DI PASQUO Fabio (Roccasicura) fino a tutto il 20 marzo 2014;
7. di squalificare il calciatore FRARACCIO Emanuel (Spinete) fino a tutto il 16 gennaio 2014.