COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 8/12/2013 CUMIANA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 8/12/2013 CUMIANA - PRO COLLEGNO COLLEGNESE La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro. Dall'esame del referto arbitrale e dal relativo supplemento, assai succinto, si evince che al 7º minuto del secondo tempo, a fronte di una normale azione di gioco, veniva espulso per doppia ammonizione un calciatore della società CUMIANA. A seguito di tale provvedimento l'arbitro testualmente riporta che "... è scattato un accenno di rissa, composto da parole e spintoni..." tra calciatori di entrambe le squadre da lui non identificati nominalmente. Nel contempo alcuni di questi, sempre non identificati tranne uno, lo circondavano contestandolo. A questo punto non sentendosi più in grado "...sotto il punto di vista psicologico.." di proseguire la direzione decideva di sospendere definitivamente la gara. Questo Organo giudicante pur comprendendo, sotto l'aspetto squisitamente umano, lo stato d'animo del giovanissimo arbitro che a fronte di una situazione leggermente critica e per lui forse inconsueta è andato in confusione non sapendo più come comportarsi, non può tuttavia avvalorare la decisione di sospendere la gara che si appalesa chiaramente affrettata e non supportata da valide motivazioni. Il direttore di gara non segnala infatti il benchè minimo pericolo per la propria incolumità personale, mai messa in discussione, e pertanto a lui competeva l'assunzione di quei provvedimenti coercitivi che il Regolamento del Giuoco Calcio, nella fattispecie la regola nº5, assegna all'arbitro: solo nell'eventualità che questi non avessero sortito la dovuta efficacia si sarebbe potuto addivenire alla drastica decisione messa in atto troppo affrettatamente. Atteso quanto dettagliato in premessa pertanto, SI DELIBERA - di dichiarare immotivata la sospensione della gara posta in essere dall'arbitro - di disporre la ripetizione della stessa dando mandato alla segreteria del Comitato Regionale di provvedere ad una nuova programmazione nei tempi e modi che riterrà opportuno – negli appositi paragrafi vengono riportati i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.
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