COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla A.S.D. OLMO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n° 34 del 21/11/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara OLMO – CHERASCHESE disputata il 17/11/13 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo proposto dalla A.S.D. OLMO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo
pubblicate sul C.U. n° 34 del 21/11/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in
riferimento alla gara OLMO – CHERASCHESE disputata il 17/11/13 nell’ambito del
Campionato di Eccellenza – Girone B
Con rituale e tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata il 27/11/13, la A.S.D. OLMO
contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, riportate sul C.U. n° 34 del 21/11/13 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica per
tre gare inflitta al proprio giocatore MINGIONE Andrea, chiedendone la riduzione.
L’arbitro riferisce nel suo rapporto che, durante lo svolgimento della gara OLMO – CHERASCHESE,
disputata il 17/11/13 nell’ambito del Girone B del Campionato di Eccellenza, al 43’ del secondo
tempo, decretava l’espulsione del giocatore MINGIONE Andrea della A.S.D. OLMO perché, senza
la possibilità di giocare il pallone, colpiva con un calcio da dietro alle caviglie un calciatore
avversario dopo averlo rincorso per qualche metro, senza conseguenze fisiche per quest’ultimo.
La Società reclamante, “pur non contestando la decisione arbitrale, sebbene non condividendola, si
duole della eccessività e spropositatezza della sanzione comminata, sia in relazione all’effettiva
dinamica dell’azione, sia in relazione a precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghi episodi di falli
di gioco”.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
ritenuto che, sia in considerazione delle scarse conseguenze provocate dal gesto messo in atto dal
giocatore, sia al fine di uniformare la presente sanzione ai precedenti giurisprudenziali citati con
dovizia dalla ricorrente, si possa accogliere il reclamo, limitatamente alla congruità della sanzione
adottata,
DELIBERA
di ridurre a DUE giornate la squalifica inflitta al calciatore MINGIONE Andrea, nulla disponendo per
quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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