COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società ASD SPORTING BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 23 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola del 21.11.2013 in riferimento alla gara VOLUNTAS SUNA – ASD SPORTING BORGOMANERO del 10.11.2013 valida per il Campionato di Terza categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società ASD SPORTING BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 23 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola del 21.11.2013 in riferimento alla gara VOLUNTAS SUNA – ASD SPORTING BORGOMANERO del 10.11.2013 valida per il Campionato di Terza categoria – Girone A Con il ricorso in oggetto la Società SPORTING BORGOMANERO censura le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai propri giocatori CRIMI Alessandro (squalifica per tre gare) e MORA Matthias (squalifica per 5 gare), chiedendone la riduzione. Il ricorso non solo è infondato e va respinto, ma la sanzione inflitta al giocatore MORA va aggravata. La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento dei propri tesserati. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. Pertanto, per il giocatore CRIMI Alessandro, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma; altrettanto non può dirsi per il giocatore MORA Matthias, a cui viene addebitato un fatto obiettivamente grave (sputo al direttore di gara che lo attingeva alla spalla) che merita di essere sanzionato ben più pesantemente di quanto fatto dal G.S. (e ciò in linea con precedenti decisione di questa Commissione) P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione impugnata, delibera di aggravare la sanzione inflitta al giocatore MORA Matthias, infliggendogli la squalifica per otto gare. Conferma nel resto. Pone a carico della reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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