COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Cocollini Simone, A.E. della Sezione Valdarno, al quale viene contestata la violazione dei doveri di cui all’art. 1 del C.G.S., e dell’art. 40, c. 1 e c. 3, lettere a) e c), del Regolamento A.I.A..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Cocollini Simone, A.E. della Sezione Valdarno, al quale viene contestata la violazione dei doveri di cui all’art. 1 del C.G.S., e dell’art. 40, c. 1 e c. 3, lettere a) e c), del Regolamento A.I.A.. In occasione dell’esame del reclamo proposto dalla Società U.S.D. Monterchiese, relativa alla gara del Campionato Allievi Provinciale disputata contro il G.S. Strada, in data 11.11.2009, la C.D. rilevava aspetti di possibili violazioni di norme disciplinari che la inducevano a trasmettere gli atti alla Procura Federale per accertamenti. Effettuate le necessarie indagini, l’Ufficio Inquirente disponeva il deferimento dell’Arbitro Simone Cocollini, provvedimento conclusosi con la sospensione del tesserato da ogni attività per la durata di mesi tre (C.U. n. 5 del 5 agosto 2010). Successivamente, nell’esaminare il reclamo che l’Allenatore della Società A.C.D. Marzocco Sangiovannese, Signor Stefano Frasi, ha proposto il 4 dicembre 2012 avverso un provvedimento di squalifica subìto, la Commissione acquisiva un esposto presentato da detto tesserato nei confronti del medesimo Arbitro. Il documento, che si riferiva a episodi accaduti durante lo svolgimento della gara Sangiovannese / Alberoro diretta da detto Arbitro, in data 28.11.2012, nell’ambito del Campionato Provinciale Allievi, veniva portato a conoscenza della Procura Federale (C.U. n. 38 del 10 gennaio 2013) la quale ha, ancora una volta, deferito l’A.E. Coccolini per i motivi indicati in epigrafe. Convocate le parti per la data odierna si dà atto che sono presenti: -l’A.E. Simone Cocollini, assistito dal legale di fiducia il quale ha inviato, unicamente a questo Collegio, tempestiva memoria; -l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, invitato ad intervenire, dopo aver rilevato di essere venuto a conoscenza della memoria nell’immediatezza dell’udienza, illustra la posizione dell’Ufficio che rappresenta, riportandosi alle risultanze dell’istruttoria compiuta. Rileva che, oltre le dichiarazioni testimoniali acquisite, i fatti vengono confermati dalla, sia pur parziale, affermazione del Cocollini circa la possibilità di avere in una o due occasioni imprecato al fine di invitare i calciatori a riprendere il gioco. Ricorda che tra i compiti istituzionali dell’arbitro risiede anche quello educativo dei giovani calciatori. Contesta in particolare l’asserzione a difesa circa la possibilità che un arbitro delle cosiddette Serie inferiori possa perdere la concentrazione nel corso della gara Conclude chiedendo comminarsi all’A.E. Simone Cocollini la sanzione dell’ inibizione per mesi 2 (due), Intervenendo a sua volta il difensore dell’Arbitro deferito, ribadisce il contenuto della memoria per cui ritiene insussistente il capo di incolpazione, assumendo che le testimonianze assunte dalla Procura provengono da un’unica parte che, afferma, ha “ uno specifico interesse in relazione ai fatti”. Cita le dichiarazioni rese dai tesserati dell’Alberoro che, esaminati dalla Procura Federale, hanno dichiarato di non avergli sentito rivolgere offese né bestemmie. Ripete ancora una volta che all’eventuale incorrere del proprio assistito in una qualche imprecazione, debba attribuirsi il carattere della casualità, giustificando detto comportamento con il ritenere che gli arbitri non professionisti possono perdere concentrazione e lucidità nel corso della gara. Contesta in conclusione tutte le testimonianze rese da coloro che dichiarano aver sentito il D.G. bestemmiare. A chiusura del proprio intervento chiede il proscioglimento del Signor Cocollini. Esaurita la fase dibattimentale la C.D., al fine di decidere, esamina quale sia stato il comportamento del Cocollini sulla base delle risultanze istruttorie. Premesso che è compito istituzionale degli Arbitri, perché espressamente sancito dal Regolamento A.I.A. (art.40, c. 1) di “comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”, appare chiaro, dalla istruttoria dibattimentale, che l’A.E. Simone Cocollini ha violato tale principio basilare e, di conseguenza, anche l’art. 1, c. 1, del C.G.S.. Infatti la maggior parte dei tesserati esaminati dal Collaboratore della Procura Federale ha affermato che l’Arbitro si è rivolto, in modo particolare, ai calciatori della Società Marzocco, irridendoli usando nei loro confronti spesso la parola “fenomeni” (“sei un…”; “non fare il…”; non fare il “…” come il tuo allenatore”, etc.),. Non esiste alcun dubbio sull’esistenza di tali episodi stante che il Cocollini ha ammesso, in istruttoria, di aver pronunciato almeno una frase del genere nei confronti dell’allenatore Frasi. Altri due testi hanno indicato che, in almeno due occasioni, il Cocolini abbia bestemmiato contro due “Destinatari” diversi. I calciatori della Società Sangiovannese sono stati poi concordi nell’aver ricordato, in occasione del primo allenamento successivo alla gara di cui è causa, le offese rivolte nei loro confronti e le bestemmie pronunciate nel corso della gara dal D.G. La segnalazione del Frasi in ordine a quanto detto dal Cocollini in riferimento alla sua attività in categorie superiori e l’invito a rivolgersi al padre, dirigente nella stessa sezione AIA, sono assolutamente verosimili. In contraria ipotesi, si dovrebbe accreditare all’Allenatore denunciante una conoscenza perfetta della posizione dei due Cocollini all’interno della Sezione A.I.A., conoscenza utilizzata in modo strumentale, con estrema fantasia, sia nell’inventare ad arte gli episodi sia nel costruire le frasi riportate. Né si può ipotizzare che il “j’accuse” dell’allenatore sia il frutto di un tentativo di ritorsione in danno dell’Arbitro per la squalifica subita, osservandosi a tal fine che la gara nella quale si sono verificati i fatti si è disputata in data 21.11; l’esposto è stato presentato dal Farsi in data 26 detto e la delibera del G.S. risulta pubblicata in data 28.11.2012. La credibilità della denuncia del Frasi trova, peraltro, ulteriore conferma anche nell’avere egli precisato di non aver sentito direttamente l’Arbitro bestemmiare ma di averne avuto notizia dai propri calciatori. Mere illazioni sono da considerarsi le affermazioni circa l’ipotesi che l’allenatore abbia informato i propri calciatori dell’avvenuta trasmissione dell’esposto contro il D.G., basata sull’orario dell’allenamento e la data, con orario, di invio dell’esposto, perché non suffragate da alcun concreto elemento. Anche i “non so dire”, “non ricordo”, “non ho sentito direttamente” dichiarati in proposito da alcuni tesserati della Società Alberoro appaiono essere più che altro un modo per non prendere posizione contro l’Arbitro e sottrarsi quindi ad ogni possibile forma di responsabilità. Per converso le bestemmie profferite dal D.G. risultano riportate: da due calciatori della Sangiovannese al Dirigente Accompagnatore che le riferisce “de relato”. Comunque sono state udite direttamente da altri due calciatori e dal fotografo della medesima Società, che afferma averle sentite pronunciare in due distinte occasioni. Altro Dirigente conferma “de relato” i medesimi episodi. Dette testimonianze sono troppo coincidenti per non essere veritiere. E’ inoltre convincimento della C.D.T. che nessun interesse poteva avere la Società Sangiovannese, tanto meno il fotografo ufficiale, a denunciare il comportamento del D.G. dato che il procedimento conseguente non può apportare alcuna modifica all’esito della gara, quindi alla classifica del campionato, avendo esso come effetto semplicemente l’eventuale emissione di un provvedimento disciplinare di carattere personale. La fondatezza della denuncia trova, infine, riscontro nei comportamenti pregressi tenuti dal Cocollini, come è ampiamente dimostrato dalla delibera, divenuta definitiva, emessa da questa Commissione ed evidenziata dalla Procura Federale (C.U. n. 10 del 5 agosto 2012), avente sempre a protagonista il medesimo Arbitro per accuse del medesimo tenore. Si rileva ancora che, nel corso dell’esame degli atti relativi al citato procedimento e degli accertamenti compiuti in quella sede, è altresì emerso che in occasione di altra precedente gara il Cocollini ha tenuto nei confronti di calciatori di altra squadra comportamenti del genere di quelli che qui si contestano. E’ significativo, anche se indubbiamente singolare, che in occasione di tale precedente, al Cocollini sia stato imputato di aver “… rivolto in più occasioni ai calciatori frasi di tipo assolutamente volgare, non consone alla funzione di arbitro…..,” mentre questa volta, in modo assolutamente speculare a quello, la Procura gli contesta di aver pronunciato “… in più occasioni, in presenza di calciatori tutti minorenni, espressioni blasfeme…”. Quanto contestato rappresenta per il Cocollini, quindi, comportamento costante nell’arbitrare le gare. Il Giudicante non può esimersi a questo punto dal rilevare che tutti gli episodi contestati al Cocollini sono avvenuti in occasione di gare del Settore Giovanile e Scolastico, ovvero aventi ad oggetto giovani quindici-sedicenni per i quali l’Arbitro non può essere solo il direttore di gara, deputato ad una funzione strettamente tecnica, competendogli anche la funzione di “educare” i giovani allo sport e soprattutto di indirizzarli a conoscere quali siano i comportamenti da osservare nell’ambito sociale e federale. Proprio sotto tale aspetto non può essere assunta ad attenuante, meno che mai ad esimente, la tesi difensiva del deferito allorché attribuisce alla frase pronunciata dall’Arbitro il carattere di marginalità ed episodicità per essere essa stata pronunciata involontariamente ed inconsapevolmente. P.Q.M. la C.D.T. Toscana accoglie il deferimento e sospende il Signor Simone Cocollini da ogni attività nell’ambito federale per la durata di mesi 3 (tre).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it