COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dell’U.S.D. Casellina alla quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S. in conseguenza di quanto commesso dal proprio Allenatore nel corso della gara U.S.D. Casellina / A.S.D. Gambassi, disputata in data 20 gennaio 2013.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti dell’U.S.D. Casellina alla quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S. in conseguenza di quanto commesso dal proprio Allenatore nel corso della gara U.S.D. Casellina / A.S.D. Gambassi, disputata in data 20 gennaio 2013.
In occasione dell’esame del deferimento dell’Allenatore della Società, Signor Davide Del Re (proc. n. 629, stagione 2012/2013) veniva rilevato, in apertura di seduta, dal rappresentante della Procura Federale un errore materiale nella notifica dell’atto di contestazione nei confronti della Società U.S.D. Casellina.
Di conseguenza questa C.D. restituiva gli atti all’Ufficio Inquirente per i necessari adempimenti.
Con nota in data 18 luglio 2013 la Procura Federale, preso atto che nei confronti dell’Allenatore si è proceduto separatamente (cfr. C.U. n. 1 stagione 2013/2014), ha deferito l’U.S.D. Casellina affinché risponda a titolo di responsabilità oggettiva in riferimento al comportamento tenuto dall’Allenatore Del Re in occasione della gara indicata in epigrafe.
Effettuate le rituali convocazioni sono presenti:
- il Signor Giovanni Bollosi quale legale rappresentante dell’U.S.D. Casellina, assistito dal legale di fiducia;
- l’ Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale, il quale prima dell’inizio del dibattimento dichiara di aver raggiunto con il rappresentante della Società un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio:
comminarsi alla Società U.S.D. Casellina, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione predeterminata in € 300,00 (trecento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione della sanzione come sopra determinata.
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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