COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Cozzano, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Brocchi Luca fino al 15/02/2012 (C.U. n. 32 del 15/12/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cozzano, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Brocchi Luca fino al 15/02/2012 (C.U. n. 32 del 15/12/2011). L'Associazione Sportiva Dilettantistica Cozzano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo, disputato contro l'A.S.D. Fratta - S. Caterina, in data 17 ottobre 2013. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “A fine gara, mentre l'Arbitro stava subendo le minacce di un tifoso della squadra ospitante posto all'esterno del recinto di gioco, lo spintonava varie volte irridendolo per quanto gli stava accadendo”. Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, quanto alla volontarietà del gesto, la ricostruzione dei fatti e la quantificazione della sanzione ritenuta sproporzionata rispetto alla concreta lesività del fatto. Il giocatore, in un'unica azione, avrebbe avuto un leggerissimo contatto con la borsa del D.G. senza che il medesimo pronunciasse alcuna parola; tale censurabile gesto sarebbe imputabile al fatto che il calciatore avrebbe confuso alcune espressioni poco edificanti, utilizzate dalla tifoseria, come provenienti dallo stesso arbitro. Il contatto sarebbe stato, in ogni caso, isolato ed assolutamente inadeguato a cagionare qualsivoglia conseguenza fisica pertanto, parte reclamante, conclude per la riduzione della sanzione disciplinare adottata. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo non merita accoglimento. La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e provvedeva ad acquisire un supplemento dal D.G. che attesta inequivocabilmente la sussistenza del contatto (peraltro non negato dalla reclamante); l'arbitro, pur confermando la pluralità delle azioni, le identifica come due piccole spinte che avrebbero preceduto l'espressione minacciosa “Devi stare attento, questo è quello che meriti”. Nel caso concreto le concilianti dichiarazioni del D.G. in ordine alla assoluta mancanza di violenza nella condotta del giocatore Brocchi, associate alla oggettiva differenza tra la potenzialità lesiva di una reale spinta e l'avvenuto contatto di lieve entità che, nel caso concreto, non cagionava alcuna conseguenza all'arbitro, non possono in ogni modo superare l'oggettiva illiceità del comportamento assunto. La protezione che l'ordinamento sportivo deve necessariamente fornire alla classe arbitrale passa attraverso l'aspetto sanzionatorio di condotte anche solo “potenzialmente” lesive anche al fine di una necessaria attività di dissuasione di altri tesserati da comportamenti analoghi. Per tale ragione anche le semplici spinte, che normalmente non risultano particolarmente pericolose per l'incolumità del D.G., vengono fatte rientrare nei gesti violenti ed ordinariamente punite con squalifiche di 4/6 mesi. Nel caso concreto le concilianti dichiarazioni fornite dal D.G. - che molto onestamente e correttamente cercano di mitigare la portata del fatto e che non ravvisano particolare aggressività o dolo nel gesto - devono essere comunque valutate con lo stesso rigore normalmente applicato in casi analoghi per la doverosa tutela della classe arbitrale. Non fornire assistenza al D.G. che in quel momento era bersagliato dalla tifoseria ed anzi spingerlo quasi a giustificare il comportamento illecito del pubblico, come confermato dalla frase pronunciata, appaiono comunque fatti meritevoli di censura specialmente se chi li compie non ha nemmeno il titolo (capitano) per poter interloquire con lo stesso. La C.D.T. condivide la lungimiranza del Giudice di primo grado che, pur senza avere l'ausilio del supplemento, applicava una sanzione particolarmente mite, anche in considerazione del doveroso incremento per le minacce. La qualificazione della fattispecie e la quantificazione del provvedimento sanzionatorio appare dunque congrua e pienamente confermata dal successivo accertamento istruttorio. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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