COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Asd Football Club Sansepolcro avverso squalifica del calciatore Gigli David fino Al 1922014. (C.U. N° 22 Del 20112013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Asd Football Club Sansepolcro avverso squalifica del calciatore Gigli David fino Al 1922014. (C.U. N° 22 Del 20112013) Propone rituale reclamo l’ASD Football Club Sansepolcro avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. di Arezzo con la seguente motivazione:” Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica, in gesto di stizza colpiva con la mano aperta il cartellino del dg facendolo cadere a terra, lasciava il dg senza alcun problema”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non nega l’episodio, ma asserisce che nella concitazione l’arbitro possa aver equivocato il gesto del tutto involontario dello sbracciarsi del calciatore effettuato senza alcun intento violento o lesivo della persona del dg. Anche il comportamento successivo del Gigli sarebbe indicativo degli intenti non violenti del calciatore che si allontanava prontamente senza proferire ulteriori offese o proteste. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale conferma l’episodio specificando che il calciatore del tutto volontariamente fece il gesto di colpire il cartellino (e solo quello) senza venire a contatto con la mano che lo reggeva. Conferma altresì di non aver avuto conseguenze e che successivamente il giocatore era uscito senza ulteriori proteste. I fatti sono confermati dal D.G. ed il gesto del Gigli deve essere ritenuto volontario ed altamente lesivo, non già della persona, ma della dignità arbitrale rappresentata in campo, non solo figuratamente, dai cartellini che egli esibisce a coloro che si rendono protagonisti di episodi sanzionabili con il giallo e col rosso. Come detto in altre circostanze, il fatto che il giocatore si sia allontanato senza ulteriori proteste, non può essere letto come un’attenuante, posto che tale comportamento corretto è conforme alla regola, valendo senz’altro come aggravante laddove detta regola non venga rispettata. La sanzione appare congrua rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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