F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S. ALBINOLEFFE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBINOLEFFE/CREMONESE DEL 13.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’U.S. ALBINOLEFFE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBINOLEFFE/CREMONESE DEL 13.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013)
In relazione alla gara Albinoleffe-Cremonese del 13 settembre 2013, il Giudice Sportivo della Lega Pro accoglieva il reclamo proposto dalla società Cremonese irrogando alla società Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Cremonese. E ciò per la irregolare posizione del calciatore della società Albinoleffe Simone Pontiggia che ha disputato la gara in oggetto pur dovendo scontare sei giornate di squalifica allo stesso comminate come da Com. Uff. n. 184/TB del 30 maggio 2013. Avverso tale delibera proponeva reclamo la U.C. Albinoleffe S.r.l. deducendo l'assoluta regolarità della posizione del calciatore Pontiggia in occasione della gara di che trattasi. Ed altresì la palese insussistenza, in capo al predetto tesserato, dell'obbligo di scontare in prima squadra il residuo di squalifica rimediato nel Campionato nazionale "Dante Berretti" dell'anno precedente in forza del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 22 C.G.S., nonché alla luce del contenuto dell'art. 19 comma 1 lett. f) C.G.S. Di conseguenza si chiede l'annullamento dell'impugnata delibera del giudice sportivo, con contestuale ripristino del risultato conseguito sul campo. Dopo avere analizzato la norma dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, si conclude che, di regola la squalifica di un calciatore debba essere scontata nell'identica "squadra" (intesa come specifica competizione) in cui la sanzione medesima sia stata subita (principio dell'autonomia e/o della separatezza delle competizioni). Nel caso in esame, il Pontiggia, squalificato in relazione ad una gara del Campionato Nazionale "Dante Berretti", doveva (e deve) scontare tale provvedimento disciplinare nello stesso Campionato (e non già nella prima squadra, come ex adverso presentato). Non è possibile addivenire, come ha fatto il Giudice Sportivo, ad una interpretazione estensiva dell'art. 22, comma 6, C.G.S.. Per garantire tanto l'afflittività quanto l'effettività della sanzione, l'art. 22, 3° comma offre uno strumento preziosissimo ed essenziale quale la squalifica a tempo determinato. Si conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, annullare l'impugnata pronuncia del Giudice Sportivo, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo. Nelle controdeduzioni la U.S. Cremonese S.p.A. rileva che il giocatore Pontiggia Simone, nato il 27 aprile 1993, tesserato per l'U.C. Albinoleffe S.r.l., ha partecipato come calciatore "fuori quota" alla gara Carpi-Albinoleffe del 29 maggio 2013 valevole per la fase finale del Campionato Nazionale "Dante Berretti": Richiama l'art. 5 del Regolamento del Campionato Nazionale "Dante Berretti" 2012-2013 che prevedeva la partecipazione dei calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi, e che abbiano, comunque, compiuto anagraficamente il 15° anno di età; ed inoltre che in ogni gara del Campionato potevano essere impiegati tre calciatori "fuori quota" della classe 1993. Nella summenzionata gara il Pontiggia veniva espulso e sanzionato con la squalifica per sei gare effettive. E tale perdita era l'ultima del Campionato "Berretti". Nell'elenco dei calciatori, a carico dei quali residuavano sanzioni di squalifica da scontare nella Stagione Sportiva 2013/2014 o nelle stagioni successive, inviato, dalla segreteria della Lega Pro alle società affiliate il 17 luglio 2013, risultava infatti come Simone Pontiggia doveva scontare sei gare di squalifica. Successivamente veniva pubblicato il Regolamento del Campionato "D. Berretti", 2013-
2014 che all'art. 5, per quanto concerne la partecipazione dei giocatori, stabiliva che potessero partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi, e che in ogni gara del Campionato potessero essere impiegati 3 calciatori "fuori quota" della classe 1994. Pertanto, il Pontiggia nella corrente stagione non potrà in alcun modo prendere parte alle partite del Campionato "Dante Berretti" essendo nato nel 1993 né potrà scontare in tale Campionato le giornate di squalifica comminategli il 30 maggio 2013 del Giudice Sportivo. In spregio alla gravissima sanzione inflittagli, il Pontiggia scendeva in campo nella gara Savona-Albinoleffe in occasione della 7ª giornata del Campionato di I Divisione – Girone A della Lega Pro. Ancora, l'8.9.2013 il giocatore prendeva parte alla 2ª giornata del Campionato di Prima Divisione Albnoleffe-Südtirol. Infine, il 13 settembre 2013, disputata la partita Albinoleffe- Cremonese, terminata sul campo col risultato di 2 a 2, avverso la quale la Cremonese presentava reclamo al giudice sportivo presso la Lega Pro, che lo accoglieva irrogando all'U.C. Albinoleffe S.r.l. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 in favore della U.S. Cremonese S.p.A.. Nelle controdeduzioni la Cremonese rileva che l'U.S. Albinoleffe espone ampiamente uno dei principi guida in materia di esecuzione delle sanzioni comminate dagli organi di giustizia sportiva: quello della separazione delle competizioni. Omette, peraltro, di parlare del più importante principio dell'effettivitàdella sanzione, in virtù del quale la sanzione deve in ogni caso essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza. Richiama a riguardo la decisione della Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite (Com. Uff. n. 107 CFG Stagione Sportiva 2009/2010) che ha effettuato una ermeneusi chiarificatrice degli artt. 22 e 19 C.G.S. evidenziando due principi guida: a) quello dell'effettività della sanzione irrogata che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionatorio. Dalla lettura del sesto comma dell'art. 22 C.G.S. i due principi trovano applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall'11° comma dell'art. 19 C.G.S., poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio. Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come l'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. Sulla base di quanto esposto si può concludere che il Pontiggia, classe 1993, 20 anni compiuti il 27 aprile 2013, non può in alcun modo scontare la squalifica di sei gare effettive nel Campionato "D. Berretti": la sanzione deve quindi essere necessariamente scontata nelle gare ufficiali della prima squadra. E' appena il caso di richiamare anche il principio dell'immediatezza dell'esecuzione delle sanzioni. L'art. 22, comma 2, C.G.S. prevede infatti che "le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati debbono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale". Esse, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo, "sono immediatamente esecutive, anche se contro di esse sia presentato reclamo". In conclusione la U.S. Cremonese S.p.A., chiede alla Corte di Giustizia Federale che venga respinto il ricorso presentato dalla U.C. Albinoleffe S.r.l. e, per l'effetto, confermare l'impugnata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro pubblicata sul Com. Uff. n. 33/DIV del 24 settembre 2013. Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto. La decisione del Giudice Sportivo è adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, oltre che in sintonia con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite (Com. Uff. 107/C.G.F. del 23.12.2009. Né sono stati evidenziati motivi tali che giustifichino una diversità di orientamento. Il fatto della scelta della sanzione ex art. 19 C.G.S. è un potere discrezionale del Giudice di I istanza (scelta della sanzione di cui alla lettera e) anziché quella della lettera f) ) che non è censurabile in questa sede in relazione al "devolutum". Non sussiste, poi, il dedotto vizio di tassatività (per presunta estensione analogica dell'art. 22, comma 6, C.G.S.), posto che l'ermeneusi di una norma non è soltanto letterale, ma logico-sistematica. Non v'ha dubbio, poi, che il principio dell'effettività e della certezza della sanzione è incontrovertibile, non potendo la stessa restare senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore discriminatorio. Alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite emerge chiaramente come l'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata (org. ex art. 22, commi 5 e 6, ultimo comma). Le controdeduzioni della Cremonese sono del tutto pertinenti e vanno condivise. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Albinoleffe di Bergamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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