F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L.AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA SAVONA/ALBINOLEFFE DELL’1.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L.AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA SAVONA/ALBINOLEFFE DELL’1.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013) In relazione alla gara Savona-Albinoleffe del 1° settembre 2013, il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo della società Savona, osservando che a norma dell'art. 29 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori. E ciò d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; ovvero su reclamo, che deve essere preannunciato entro le 24 ore dal giorno feriale successivo a quello della gara stessa. Ritenuto che la Società Savona ha fatto pervenire un preannuncio di reclamo in data 25.9.2013, seguito dal reclamo in data 27.9.2013, ragione per cui il reclamo risultava presentato fuori dai termini previsti dalla predetta norma; di guisa che non poteva non seguirne l'inammissibilità. Con atto del 26 settembre 2013, preannunciato il 25.9.2013, la Società Savona S.r.l. proponeva reclamo-segnalazione avverso il risultato della gara Savona F.B.C. S.r.l./U.C. Albinoleffe, disputata in data 1° settembre 2013 nella 1ª giornata del Campionato di I Divisione Lega Pro 2013-2014, per la posizione irregolare del calciatore Simone Pontiggia, al momento della partita squalificato per ben sei giornate. Deduceva che la decisione di inammissibilità (comunicato ufficiale dell'otto ottobre 2013 n. 38/DIV) è immotivata ed illegittima alla luce delle articolate doglianze portate alla cognizione del giudice sportivo. L'atto, secondo la ricorrente, era stato espressamente e letteralmente qualificato come segnalazione-denuncia ed era perciò perfettamente idoneo ad attivare i poteri officiali del Giudice Sportivo, oltre che motivare circa l'omessa attivazione, da parte sua, di tali poteri officiosi, per i quali il C.G.S. non indica alcun termine per l'esercizio del potere-dovere ad opera del Giudice Sportivo. Richiama all'uopo un principio di diritto affermato in un importante precedente del TNAS del settembre 2009 ove si è affermato che il reclamo può costituire uno stimolo per il giudice a procedere d'ufficio indicando gli elementi che gli consentano di verificare, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, che la posizione dei calciatori non sia irregolare; ma i due tipi di procedimento non possono affatto confondersi e non può conseguentemente sostenersi che la irregolarità o inammissibilità del reclamo precluda l'esame della questione o, meglio, l'instaurazione del procedimento ex officio. Prosegue la difesa della Società che il TNAS del CONI ha smentito frontalmente "che l'esame nel merito di una questione relativa alla regolarità di una gara possa essere effettuato soltanto a seguito di un tempestivo reclamo, e ricordato che la predetta irregolarità non può avere alcuna incidenza sul dovere del giudice di 2° grado di assumere una decisione d'ufficio in merito alla questione vertente sulla irregolarità della gara essendo in possesso di tutti gli elementi necessari e sufficienti per procedere all'esame della questione e per assumere una decisione nel merito. Si richiama, poi, la decisione n. 19 del 2011 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva che ha rilevato come le due fattispecie regolate alle lettere a) e b) e dall'art. 29, comma 8, C.G.S., siano ben distinte e come i poteri d'ufficio del Giudice Sportivo impongano il suo intervento a tutela del "regolare svolgimento del campionato", anche a prescindere dalla proposizione di un reclamo tempestivo da parte del soggetto interessato. Si rileva, infine, come il calciatore squalificato non sia stato identificato nel Comunicato relativo alla sanzione irrogatagli in modo certo e completo, con luogo e data di nascita, insieme col cognome e nome. Si chiede, pertanto, che la Corte voglia annullare il comunicato ufficiale n. 38/DIV dell'8 ottobre 2013 del Giudice Sportivo della Lega Pro, indicato in premessa e, per l'effetto, in via alternativa: a) disporre il rinvio del giudizio allo stesso Giudice Sportivo; ovvero: b) riformare contestualmente il Comunicato medesimo, irrogando direttamente alla Società Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara del 1° settembre 2013, con il punteggio 3-0 in favore della Savona S.r.l., attribuendo a quest'ultima 3 ulteriori punti in classifica. Nelle controdeduzioni la U.C. Albinoleffe S.r.l. deduce l'assoluta legittimità e fondatezza della impugnata delibera e l'insanabile inammissibilità del ricorso in primo grado perché preannunciato e proposto ben oltre i termini stabiliti inderogabilmente dall'art. 29, comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Non instaurabilità d'altro canto, nel caso di specie del procedimento d'ufficio, così come previsto dalla lettera a) dello stesso art. 29, risultando abbondantemente separati i limiti applicativi all'uopo normativamente e giurisprudenzialmente fissati con autorevoli ed illuminanti precedenti dei massimi organi di giustizia sportiva. Va ricordato che l'incontro di che trattasi si è disputato il 1° settembre 2013, mentre il preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo e le successive motivazioni recano la data rispettivamente del 25 e del 27 settembre 2013 (cioè a dire 25 e 27 giorni dopo lo svolgimento della gara!). Né possono assumere alcuna valenza le sterili deduzioni di parte ricorrente tendenti a giustificare il ritardo con ipotetiche quanto inaccettabili difficoltà nella diretta presunzione, ad opera del club ligure, del procedimento disciplinare pendente sul calciatore Pontiggia (nonostante la pubblicazione di detta squalifica sul relativo Comunicato Ufficiale!), arrivando a presentare una sorta di assai singolare esimente derivante dalla indicazione sul Comunicato medesimo dei soli nome e cognome del giocatore, senza indicazione del luogo e della data di nascita, ed individuando il "dies a quo" per gli evocati incombenti procedurali ex art. 29, comma 8 lett. b) C.G.S. non già della disputa della gara (come normativamente prescritto) bensì dalla comunicazione della delibera del Giudice Sportivo afferente alla successiva partita tra U.C. Albinoleffe S.r.l. ed U.G. Cremonese S.p.A. (!). Sul punto, sempre secondo le deduzioni della società Albinoleffe, basta richiamare l'attenzione sulla presunzione assolutadi conoscenza delle sanzioni a carico dei tesserati, sancita dall'art. 22, comma 11 del C.G.S. : "Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo ci comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale". Si richiamano a riguardo delle univoche decisioni che per situazioni perfettamente analoghe a quello di che trattasi, ha sempre escluso la possibilità per l'Organo giudicante di sostituirsi alla parte ricorrente, il cui gravame sia inammissibile, esaminando ugualmente il merito della controversia. All'uopo si richiamano alcune significative decisioni (v. C.A.F. del 21 dicembre 2006, pubblicata sul Com. Uff. n. 27/C del 22 dicembre 2006) anche della Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 281/CGF del 9 ottobre 2008) nelle quali si afferma che il Giudice Sportivo dopo avere "omologato" la gara (col risultato conseguito sul campo, con la visione della distinta arbitrale), se non ci sono fatti nuovi, non può procedere d'ufficio. Al di fuori dell'ipotesi ex art. 29 C.G.S. il Giudice Sportivo, nei procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara e, in particolare, alla posizione irregolare dei tesserati che hanno partecipato alla gara non può esercitare la propria funzione in quanto "functusmunere". In definitiva, dopo che sia intervenuta la c.d. omologazione, residua al medesimo Giudice Sportivo solo un potere disciplinare, che egli può esercitare infliggendo le sanzioni del caso, con esclusione però di provvedimenti che possono modificare il risultato della gara. Ancora la Corte di Giustizia Federale con decisione del 22 maggio 2009 (Com. Uff. n. 200/C.G.F.), ha affermato che ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, il Giudice Sportivo può sì attivarsi d'ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara. Si può concludere che il potere d'ufficio del Giudice Sportivo soggiace a rigorosi limiti temporali ed applicativi, che precludono allo stesso una qualunque rivisitazione della regolarità della posizione dei tesserati successiva allo spontaneo esame dei documenti ufficiali ed alla avvenuta omologazione del risultato della gara. Nelle controdeduzioni, infine, si evidenzia la giustezza di tali decisioni che mirano ad evitare interventi postumi "a seggio ritardato" sugli esiti del campo, a precipua ed ineludibile garanzia della regolarità dei Campionati. E' impensabile e pericolosissima l'ipotesi prospettata nell'attuale reclamo, basata sulla sostanziale possibilità in qualsiasi momento della stagione, di chiedere la vittoria a tavolino di una gara (disputata magari alla prima giornata, come nel caso che ci occupa), avvalendosi di strumenti (ricorsi tardivi, esposti, denunce e quant'altro) proceduralmente irrituali e/o normativamente inesistenti. Il reclamo-segnalazione, come definito dalla ricorrente Società Savona, non appare fondato e va pertanto respinto. La decisione del Giudice Sportivo è del tutto aderente alle risultanze degli atti ed immune da vizi logico-giuridici, oltre che aderente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale. Tutto il procedimento di giustizia sportiva è improntato alla celerità (si è addirittura ridotto da 7 a 3 giorni il termine per la presentazione dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio, che deve intervenire entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara) e volere estendere i poteri ufficiosi del Giudice Sportivo senza alcun termine di tempo stravolge tutto l'impianto codicistico e le finalità che deve perseguire. I due precedenti del lodo TNAS e della decisione dell'Alta Corte di Giustizia sono superati, ragionevolmente, analizzando anche lo spirito e le finalità che la norma (art. 29 n. 7 C.G.S.) deve perseguire, dalla giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 281/CGF del 9 ottobre 2008 e Com. Uff. n. 200 (GF del 22 maggio 2009), e dalla quale non si ritiene opportuno discostarsi in carenza di valide ragioni. Il ricorso in primo grado è affetto da insanabile inammissibilità perché preannunciato e proposto ben oltre i termini stabiliti inderogabilmente dall'art. 28, co. 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Scaduto il termine processuale, si è esaurito anche il potere di Ufficio del Giudice Sportivo. Giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte dove si afferma che il Giudice Sportivo dopo aver "omologato" la gara (in base al risultato conseguito sul campo, con la visione della distinta arbitrale, se non ci sono fatti nuovi, non può procedere d'ufficio. Sono valide le controdeduzioni della Società Albinoleffe che, evidenziando la giustezza di tali decisioni, sottolinea le anomalie degli interventi postumi "a scoppio ritardato" sugli esiti del campo, precipua ed ineludibile garanzia della regolarità dei Campionati (a fronte del pericolo di chiedere, in qualsiasi momento della stagione, la vittoria a tavolino di una gara!). Del tutto inaccettabile, poi, poter ritenere rituale ed in termine il reclamo, giustificando il ritardo nella conoscenza della sanzione inflitta al Pontiggia (nonostante la pubblicazione della squalifica sul relativo Comunicato Ufficiale!) perché in detto comunicato non era indicata la data e il luogo di nascita. Si tratta di una tesi "contra legem" per la presunzione assoluta di conoscenza (dalla data di pubblicazione del relativo comunicato) stabilita dall'art. 22, co. 11 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Savona F.B.C. S.r.l. di Savona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it