F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO A.S.D. PRO PIACENZA 1919AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JAKIMOVSKI DANIEL SEGUITO GARA PRO PIACENZA 1919/CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 13.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it
1 RICORSO A.S.D. PRO PIACENZA 1919AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JAKIMOVSKI DANIEL SEGUITO GARA PRO PIACENZA 1919/CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 13.11.2013)
La società A.S.D. Pro Piacenza 1919 ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 13.11.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Jakimovsky Daniel la sanzione della squalifica per 3 giornate a seguito della gara Pro Piacenza 1919/Calcio lecco 1912 del 10.11.2013. Con il proprio atto di reclamo la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata in termini di sostanziale tenuità rispetto a quella rappresentata nel rapporto dell’arbitro e, soprattutto, dell’assistente arbitrale, e chiede che la Corte, in riforma della decisione impugnata, riduca la sanzione irrogata. Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che quanto addotto dalla reclamante non sia idoneo a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Pertanto, la Corte, tenuto conto che la sanzione inflitta corrisponde al minimo edittale previsto per l’ipotesi di condotta violenta nei confronti di calciatori dall’art. 19, comma 4, lett. b), ritiene corretta la valutazione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pro Piacenza 1919 di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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