F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 3 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. SCIENZA GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, 2 E 5 E ART. 9 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RODENGO SAIANO/LEGNANO DEL 9.5.2010 – NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013) 2. RICORSO SIG. ABBATE LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, 2 E 5 E ART. 9 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RODENGO SAIANO/LEGNANO DEL 9.5.2010 – NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 3 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. SCIENZA GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, 2 E 5 E ART. 9 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RODENGO SAIANO/LEGNANO DEL 9.5.2010 - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013) 2. RICORSO SIG. ABBATE LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, 2 E 5 E ART. 9 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RODENGO SAIANO/LEGNANO DEL 9.5.2010 - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013) Con provvedimento del 2 agosto 2013 il Procuratore Federale vicario, premesso di aver ottenuto dalla Corte di Giustizia Federale, sez. consultiva, la proroga dei termini di indagine degli originari procedimenti di cui il presente costituisce stralcio e ritenuto che gli elementi a disposizione consentivano di considerare «raggiunto un evidente quadro probatorio nei confronti di alcuni soggetti tesserati, con riferimento specifico alla gara del campionato di Lega Pro Seconda Divisione Girone “A”, Stagione Sportiva 2009/2010, Rodengo Saiano – Legnano del 9.5.2010», fatta espressa riserva di adozione di ulteriori provvedimenti, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, per quanto di rilievo nel presente procedimento: - Giuseppe Scienza tesserato all’epoca dei fatti quale tecnico per la società A.C. Legnano S.r.l.; - Luigi Abbate, tesserato all’epoca dei fatti quale direttore sportivo per la società A.C. Legnano S.r.l.; - Giuseppe Padula, tesserato all’epoca dei fatti quale dirigente per la società A.C. Legnano S.r.l.; - Massimo Frassi, tesserato all’epoca dei fatti quale direttore generale in favore della società A.C. Rodengo Saiano; - la società A.C. Rodengo Saiano; per rispondere: - Giuseppe Scienza, della violazione di cui all’art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 C.G.S. per avere, prima della gara Rodengo Saiano/Legnano del 9.5.2010, valevole per il Campionato di Lega Pro - Seconda Divisione - Girone “A”, in concorso con i tesserati Luigi Abbate e Giuseppe Padula, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, per aver, con l’approvazione del sig. Abbate, incaricato il sig. Padula di entrare in contatto con un rappresentante della società Rodengo Saiano – poi individuato nel direttore generale sig. Massimo Frassi - al fine di manifestare a quest’ultimo la proposta di alterazione del risultato della gara; - Luigi Abbate, della violazione di cui all’art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 C.G.S. per avere, prima della gara Rodengo Saiano – Legnano del 09/05/2010, valevole per il campionato di Lega Pro - Seconda Divisione - Girone “A”, in concorso con i tesserati Giuseppe Scienza e Giuseppe Padula, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, per aver, approvando la richiesta del sig. Scienza, incaricato il sig. Padula di entrare in contatto con un rappresentante della società Rodengo Saiano – poi individuato nel direttore generale sig. Massimo Frassi - al fine di manifestare a quest’ultimo la proposta di alterazione del risultato della gara; - Giuseppe Padula, della violazione di cui all’art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 C.G.S. per avere, prima della gara Rodengo Saiano/Legnano del 9.5.2010, valevole per il campionato di Lega Pro - Seconda Divisione - Girone “A”, in concorso con i tesserati Giuseppe Scienza e Luigi Abbate, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, per aver accettato – e poi messo in pratica - l’incarico commissionatogli dal sig. Scienza e approvato dal sig. Abbate, di entrare in contatto con un rappresentante della società Rodengo Saiano – poi individuato nel direttore generale sig. Massimo Frassi - al fine di manifestare a quest’ultimo la proposta di alterazione del risultato della gara; - Massimo Frassi, della violazione di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S. poiché, essendo venuto a conoscenza della proposta illecita ricevuta dai sigg.ri Padula – direttamente – e Scienza e Abbate – indirettamente – in ordine alla suddetta gara Rodengo Saiano/Legnano del 9.5.2010, ometteva di informare senza indugio la Procura Federale; - la società AC Rodengo Saiano, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo Frassi, all’epoca proprio direttore generale. Così instaurato il giudizio dinanzi alla C.D.N., i difensori dei deferiti Scienza e Abbate, hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti. Rigettata dalla C.D.N. l’istanza istruttoria avanzata dalla difesa del deferito Abbate alla quale si era associata la difesa del sig. Frassi, il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di anni 3 per Giuseppe Scienza; - inibizione di anni 3 per Luigi Abbate e Giuseppe Padula; - inibizione di mesi 6 per Massimo Frassi; - ammenda di € 3.000,00 per la società AC Rodengo Saiano; I deferiti hanno insistito per il proscioglimento. All’esito del giudizio, la C.D.N., esclusa la sussistenza della violazione di cui all’art. 9 C.G.S. e qualificati come violazione dell’art. 7, comma 7, CGS quelli addebitati a Luigi Abbate e Giuseppe Scienza, infliggeva le seguenti sanzioni: - anni 3 di inibizione a Giuseppe Padula; - mesi 6 di squalifica a Giuseppe Scienza; - mesi 6 di inibizione ciascuno a Luigi Abbate e Massimo Frassi; - € 2.000,00 di ammenda per la società AC Rodengo Saiano; Premesso che il giudizio si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p. e si inquadra nell’ambito più generale del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. 3628/2010 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, la CDN afferma che le attività di indagine degli organi inquirenti federali e gli atti acquisiti dalla magistratura ordinaria consentono di affermare che la gara Rodengo Saiano - Legnano del 09.05.2010 fu oggetto di un illecito sportivo. «In particolare», prosegue la C.D.N., «il deferito Padula incontrò, il giorno giovedì 6 maggio 2010 alle ore 16,00 circa, il deferito Frassi, all’epoca Direttore Generale della AC Rodengo Saiano, nei pressi del casello autostradale di “Brescia Est”, avendo preannunciato tale appuntamento al Direttore Sportivo Luigi Abbate ed al tecnico Giuseppe Scienza il quale ultimo, evidentemente conscio della natura illecita di tale incontro, lo esortò “ad avere prudenza”. L’oggetto di tale incontro, come confessato dal Padula ed ammesso dallo stesso Frassi in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale, fu l’esito futuro di detta partita. Il Padula manifestò al proprio interlocutore la convinzione che la vittoria da parte del Legnano sarebbe stata di “vitale” importanza avuto riguardo alla posizione in classifica (terza con automatica qualificazione ai “play off” in caso di vittoria) ed alle precarie condizioni economiche in cui la stessa Società all’epoca versava». Orbene, così riassunti i fatti di rilievo, secondo la Commissione di primo grado «non c’è dubbio che con tale condotta si sia realizzato un illecito sportivo così come configurato dall’art. 7, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede una violazione disciplinare istantanea, di pericolo ed aggravata dall’evento». In tale direzione militano, secondo la CDN, «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal Padula in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale: “…considerato che la loro situazione di classifica era tranquilla e che non avevano obiettivi, gli chiesi se riuscivano a darci la partita”. Tali dichiarazioni, intrinsecamente credibili perché reiterate, coerenti e dettagliate sono estrinsecamente riscontrate da quelle di medesimo tenore e contenuti rilasciate da Massimo Frassi, che ha confermato, in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale, di essersi incontrato nelle sopra citate circostanze di luogo e di tempo con il Padula precisando, tra l’altro, che questi gli aveva fatto capire che voleva che gli si lasciasse vincere la partita». Ulteriori riscontri ai fini dell’affermazione di responsabilità in ordine ai fatti sopra riferiti può trarsi, a dire della C.D.N., dalle dichiarazioni rese dal calciatore Silvio Cassaro (soc. Rodengo Saiano), oltre che da alcuni elementi di fatto quali le contingenze di tempo (tre giorni prima della disputa della gara) e di luogo (un casello autostradale che potesse per sua natura garantire riservatezza e segretezza) di detto incontro, «ai quali si aggiunge la circostanza che tra il Padula ed il Frassi non intercorresse alcun precedente rapporto di conoscenza che potesse far ipotizzare altre motivazioni poste a ragione di tale incontro». La C.D.N. non ritiene, invece, esistenti sufficienti elementi atti ad affermare che i deferiti Abbate e Scienza abbiano partecipato attivamente alla realizzazione dell’illecito di cui trattasi. «In effetti», afferma la Commissione di prime cure, «le dichiarazioni del Padula alla Procura Federale nonché quelle da questi rese spontaneamente in udienza, consentono di affermare che Abbate e Scienza siano stati preventivamente informati dell’iniziativa che il Padula era in procinto di assumere ma nulla fa ritenere che i due abbiano concorso a realizzarla o, comunque che abbiano posto in essere atti miranti all’alterazione del regolare svolgimento della gara, limitandosi i loro comportamenti a costituire violazione dell’obbligo di denuncia al pari di quelli del deferito Frassi». In definitiva, accertata la responsabilità dei deferiti Padula e Frassi per le violazioni loro rispettivamente addebitate (ad esclusione, per tutti, dell’art. 9 CGS), i deferiti Abbate e Scienza rispondono solo per omessa denuncia. Segue la responsabilità oggettiva della Società Rodengo Saiano per i fatti addebitati al suo tesserato Massimo Frassi. Con separati ricorsi, avverso la predetta decisione propongono reclamo, come rispettivamente rappresentati e difesi, Giuseppe Scienza e Luigi Abbate. Il sig. Giuseppe Scienza impugna, anzitutto, l’ordinanza con la quale la CDN ha rigettato le richieste istruttorie di acquisizione del fascicolo istruito in esito alla denuncia presentata dal sig. Luigi Abbate in relazione alla gara Rodengo Saiano – Legnano. A tal proposito, considerato che i sigg.ri Abbate e Scienza sono stati sanzionati proprio per omessa denuncia, sarebbe evidente, a dire del reclamante, la rilevanza, ai fini della decisione del giudizio, della predetta acquisizione istruttoria. Deduce, poi, il reclamante, omessa valutazione delle allegazioni difensive e conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art, 35, comma 4.1, CGS. Le predette allegazioni e, segnatamente, i verbali di trascrizione di due intercettazioni telefoniche (Parlato – Erodiani e Furlan – Parlato), «sebbene registrate in epoca successiva rispetto ai fatti in contestazione consentono», si legge in reclamo, «di confutare come l’odierno appellante non avesse avuto mai notizia di manipolazioni di partite». L’allenatore, poi, si era raccomandato con i giocatori di tenere comportamenti leciti, come emergerebbe da alcune dichiarazioni allegate al fascicolo della Procura federale. Insomma, dalla suddetta documentazione emerge incontrovertibilmente, secondo l’assunto difensivo, «come l’atteggiamento soggettivo del sig. Giuseppe Scienza fosse sempre stato rivolto verso la repressione e la prevenzione degli illeciti piuttosto che verso la dissimulazione dei medesimi». Contesta, ancora, il sig. Scienza la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 7, CGS. Sotto tale profilo, secondo il reclamante, la CDN è caduta in errore allorquando ha ritenuto che l’allenatore fosse a conoscenza dell’iniziativa assunta dal sig. Padula. Infatti, si legge in reclamo, «dalla documentazione versata in atti risulta che il DS Abbate, dopo esser venuto a conoscenza che terze persone potessero agire per alterare il risultato della partita Rodengo Saiano – Legnano si consultò con l’allenatore, sig. Giuseppe Scienza, nella giornata di martedì, alla ripresa degli allenamenti. Decisero pertanto di informare immediatamente la Procura Federale e di tale incombente se ne occupò direttamente il DS Abbate che, sempre nella giornata di martedì, contattò gli uffici della Procura Federale che giunse a Legnano per ricevere la denuncia». Il reclamante lamenta, poi, l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie: il sig. Scienza, infatti, deve «esser mandato assolto anche dall’illecito lui ascritto così come derubricato dalla Commissione Disciplinare Nazionale essendo incorsa in errore nell’esame delle valutazioni istruttorie». In tal senso deporrebbe, tra l’altro, l’esortazione del sig. Scienza al sig. Padula ad “avere prudenza”, in occasione della comunicazione con la quale quest’ultimo informava Scienza e Abbate dell’appuntamento che avrebbe avuto con il sig. Frassi, mentre le dichiarazioni rese, in due distinte e distanziate occasioni, dallo stesso sig. Padula innanzi alla Procura federale sarebbero contraddittorie e inattendibili. Da ultimo, evidenziata una asserita carenza di motivazione della decisione impugnata, il reclamante insta per la concessione delle attenuanti di cui all’art. 16, comma 1, CGS, concludendo, quindi, per il proscioglimento e, in via subordinata, per la riduzione della sanzione nei limiti del presofferto. Simili le argomentazioni difensive svolte dal reclamante Luigi Abbate, che reitera, in primo luogo, la richiesta di acquisizione della denuncia dallo stesso effettuata «nella settimana antecedente la partita Rodengo Saiano – Legnano, avente ad oggetto un tentativo di alterazione della partita anzidetta, nonché del relativo fascicolo di indagine». In ogni caso, a dire dello stesso reclamante, la lacuna istruttoria sarebbe «facilmente superabile mediante l’esame della documentazione agli atti», dai quali emergerebbe, comunque, infatti che il sig. Luigi Abbate ha presentato alla Procura federale un esposto a carico di ignoti alla vigilia del match di cui trattasi (cfr. dichiarazioni Abbate, Padula, Furlan, Scienza). «Alla luce di ciò», afferma il reclamante, «non si comprende per quale motivo nel provvedimento impugnato non vi sia cenno alcuno alla denuncia sporta in relazione alla partita in esame dal signor Luigi Abbate». Richiesto, pertanto, in via principale, il proscioglimento, per tuziorismo difensivo il sig. Abbate evidenzia gli ulteriori vizi che inficerebbero la legittimità della decisione impugnata. Segnatamente: erronea valutazione del quadro indiziario, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Conclusioni: proscioglimento e, in via subordinata, riduzione della sanzione nei limiti del presofferto. Alla seduta fissata innanzi a questa CGF sono comparsi i sigg.ri Scienza e Abbate, ass.ti dai difensori, avv. Di Cintio e dott.ssa Catini. Per la Procura federale è comparso l’avv. Avagliano. Dopo l’introduzione del relatore ha preso la parola l’avv. Di Cintio per reiterare, in via preliminare, l’istanza di acquisizione del fascicolo della Procura federale relativo alla denuncia presentata dal Legnano, evidenziando che analoga istanza è stata immotivatamente disattesa dalla CDN. Sempre in via preliminare, auspicando che la Corte voglia dar luogo alla richiesta acquisizione istruttoria, ha richiesto la sospensione delle sanzioni. Nel merito, il collegio difensivo dei deferiti ha evidenziato quanto segue: -la CDN non ha tenuto conto che Scienza e Abbate hanno denunciato un possibile illecito. E chi denuncia deve essere premiato, non colpito; -l’unica fonte accusatoria è quella di Padula. Non ci sono riscontri; -le dichiarazioni di Padula sono tra di loro contraddittorie e sono rese in un’ottica di propria difesa; in ogni caso, le stesse difettano dei requisiti della precisione e della concordanza; -la versione dei fatti fornita da Scienza e Abbate è confermata da Parlato, Furlan e Monticciolo. Peraltro, le audizioni di Scienza e Abbate sono contestuali e, dunque, deve escludersi che gli stessi hanno concordato la versione da dare alla Procura federale, atteso che non erano neppure a conoscenza su quali fatti sarebbero stati sentiti; -Scienza e Abbate non erano a conoscenza dell’iniziativa di Padula e non hanno percepito l’antigiuridicità della stessa, che, peraltro, sembrava rivolta soltanto ad appurare i possibili contatti del Rodengo Saiano da parte dell’Alghero. La difesa dei reclamanti ha, dunque, concluso come in atti. Il rappresentante della Procura federale, quanto, anzitutto, all’istanza di acquisizione formulata dalla difesa, non ha negato che il Legnano ha presentato una denuncia, ma ha evidenziato che l’oggetto della stessa era tutt’altro, considerando, quindi, irrilevante l’acquisizione ex adverso invocata. In particolare, l’avv. Avagliano ha esibito la denuncia di cui trattasi, dalla quale emergerebbe come la stessa abbia ad oggetto una presunta tentata combine messa in atto ai danni del Legnano da non meglio identificati soggetti dell’Alghero. Nel merito, il rappresentate della Procura ha evidenziato che, anche ammesso che i sigg.ri Scienza e Abbate non abbiano percepito l’antigiuridicità dell’iniziativa del Padula, di certo hanno ben compreso il senso delle parole che questi ha riferito all’esito dell’incontro con Frassi, laddove si faceva anche riferimento alla richiesta di euro 20.000 per assicurarsi la vittoria sul Rodengo Saiano. Ancora, quanto alle intercettazioni riportate dai reclamanti nei loro atti d’appello, le stesse si riferirebbero a momento successivo rispetto allo svolgersi dei fatti oggetto del presente procedimento. Peraltro, i passaggi delle intercettazioni telefoniche di cui trattasi si riferiscono, a dire della Procura federale, ad un periodo in cui Scienza era allenatore di altra società e, quindi, operava in altro ambiente ed in altro contesto. Da ultimo, quanto alla dichiarazione del calciatore Monticciolo richiamata dalla difesa dei reclamanti, non è contestato che Scienza abbia detto negli spogliatoi ai propri calciatori di tenere una condotta irreprensibile, ma ciò non significa che non fosse a conoscenza del tentativo di alterazione intrapreso da Padula. A questo punto chiedono la parola i sigg.ri Abbate e Scienza. Abbate ribadisce come la denuncia sia stata fatta venerdì perché il vicepresidente era disponibile solo il venerdì, ma già dal martedì, venuto a conoscenza di voci provenienti dalla Sardegna sul possibile intervento sulla gara Rodengo Saiano – Legnano, egli stesso si sarebbe subito attivato, chiamando la Procura federale per chiedere lumi sul comportamento da tenere. Quanto all’incontro Padula – Frassi, evidenzia che se ne fosse stato a conoscenza, ben avrebbe potuto dare lui stesso a Padula il numero di telefono di Frassi, senza che fosse necessario l’iter seguito da Padula. Scienza ribadisce di essere estraneo ai fatti contestati, dichiarando di sentirsi orgoglioso di come ha gestito quella stagione come tecnico del Legnano. Chiusa la discussione il Collegio, preliminarmente riuniti i reclami di cui trattasi, ha assunto, all’esito della camera di consiglio, la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti MOTIVI Dato atto della riunione dei due procedimenti, deve essere, in via preliminare, rigettata l’istanza di acquisizione istruttoria, reiterata anche in questo grado, dalla difesa dei sigg.ri Scienza e Abbate. In tal ottica, questo Collegio reputa sufficiente l’acquisizione, ammissibile e rilevante, della denuncia esibita nel corso della seduta dal rappresentate della Procura federale. Peraltro, da quanto emerge, l’esposto di cui trattasi è del tutto generico e rivolto contro non meglio identificati dirigenti dell’Alghero: ciò, dunque, non sarebbe di certo utile ad escludere la violazione dell’obbligo di omessa denuncia con riferimento all’episodio specificamente contestato a Scienza e Abbate nel presente procedimento. Del resto, dalle stesse dichiarazioni rese da Abbate alla Procura federale il 9.10.2012 si evince «che le voci che giravano su quella gara erano solo sull’ipotesi di un premio a vincere offerto al Rodengo Saiano presumibilmente dall’Alghero». Sotto tale aspetto, appare del tutto verosimile la ricostruzione operata dalla Procura federale secondo cui, «rivelatosi infruttuoso il tentativo di accordo con la squadra avversaria, per l’Abbate si rendeva concreto il rischio che altre società, più solide economicamente, potessero condizionare altrettanto illecitamente il regolare andamento della gara. Sotto questo profilo, nelle intenzioni del suo estensore l’esposto avrebbe dovuto generare un duplice effetto dissuasivo sia verso la squadra avversaria sia verso gli stessi calciatori del Legnano». Tali considerazioni, unitamente a ragioni di economicità di giudizio, inducono, dunque, questa Corte a rigettare la richiesta di acquisizione del fascicolo aperto dalla Procura federale a seguito della predetta denuncia, anche considerato che l’indagine si è chiusa con l’archiviazione. In ogni caso, il Collegio ritiene che gli elementi acquisiti al procedimento siano sufficienti per una serena decisione. Nel merito, i reclami devono trovare accoglimento. Recita l’art. 7, comma 7, CGS: «I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». La conoscenza («in qualunque modo»),dunque, che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine comporta l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale. Orbene, ciò premesso, quanto alle contestazioni relative all’illecito che ha avuto ad oggetto la gara Rodengo Saiano - Legnano del 09.05.2010, risultano provate le circostanze di seguito indicate. Il giorno giovedì 6 maggio 2010, alle ore 16,00 circa, il sig. Padula (all’epoca dei fatti dirigente per società AC Legnano) incontrò il sig. Frassi (all’epoca direttore generale della AC Rodengo Saiano), nei pressi del casello autostradale di “Brescia Est”. L’incontro di cui trattasi venne preannunciato al sig. Luigi Abbate ed al tecnico Giuseppe Scienza. L’oggetto di tale incontro, come confessato dal Padula ed ammesso dallo stesso Frassi, fu, appunto, l’esito della sopra indicata gara di campionato. Il sig. Padula rappresentò al proprio interlocutore l’importanza, per il Legnano, di vincere quella partita, atteso che la vittoria avrebbe automaticamente aperto la porta dei “play off”. Il costrutto accusatorio, dunque, trae principalmente alimento dalle dichiarazioni rese da Padula. A tal proposito, il sig. Padula ha dichiarato alla Procura federale (20.10.2012): «… dopo il pranzo, presso la mensa situata all’interno dello stadio del Legnano, Beppe Scienza mi raggiunse nel mio ufficio che si trova all’interno dello stadio. In quell’occasione, facendo riferimento al colloquio del giorno precedente, mi disse: “c’è la possibilità di fare qualcosa? Possiamo muoverci? Possiamo andare a parlare con il Rodengo? (…) Io gli risposi: Vedrò cosa posso fare (…) Tramite un amico di Milano, Formigari Roberto, ebbi subito il numero di un giocatore del Rodengo, Cassaro Silvio, con il quale mi incontrai lo stesso giorno in un bar di Baranzate di Bollate (…) Ho incontrato Cassaro la sera del mercoledì precedente l’incontro Rodengo Legnano. In quell’occasione gli ho chiesto il numero telefonico del direttore sportivo del Rodengo che, se non sbaglio, si chiama Fassi Massimo. Non sono sicuro della correttezza del nominativo ma sono comunque certo che si trattava del direttore sportivo del Rodengo. L’ho chiamato la sera stessa ed abbiamo concordato un appuntamento per il giorno successivo, giovedì, alle ore 16 all’uscita del casello di Brescia est (…) Considerato che la loro situazione di classifica era tranquilla e che non avevano obbiettivi, gli chiesi se “riuscivano a darci la partita”. Al che lui mi rispose che, per darci la partita, avrebbe voluto euro 20.000,00. Io gli dissi che quella cifra era sproporzionata e che comunque in virtù della nostra situazione economica disastrosa assolutamente non disponibile. Presi comunque tempo dicendogli che ci saremmo sentiti il giorno successivo (…) Era mia intenzione parlarne con Scienza e Abate ed infatti il venerdì mattina li informai della richiesta del direttore del Rodengo (…) Non se ne fece nulla in quanto non avevamo a disposizione la cifra richiesta (…) Abate, considerato che non eravamo in grado di “sistemare” la partita per mancanza di fondi, ed al fine di evitare che qualcun altro, più capiente di noi, lo facesse ai nostri danni, presentò una denuncia alla Procura (…) La squadra e lo stesso Scienza non gradirono questa iniziativa di Abate perché ritenevano che queste cose non si dovessero denunciare alla Procura federale». Le dichiarazioni di Silvio Cassaro riscontrano quanto riferito dal sig. Padula in ordine alle modalità organizzative dell’evento. Peraltro, sentito dalla Procura federale il 14.11.2012, il sig. Cassaro, confermando l’incontro con il sig. Padula, riferisce che questi «fece anche un riferimento alla gara in cui saremmo stati avversari, seppur non esplicitamente, dicendo: “ma che vi importa di giocarvi questa gara, se non avete alcun obiettivo?». Lo stesso direttore generale del Rodengo Saiano, Massimo Frassi, ricorda “perfettamente” l’incontro. Recatosi all’appuntamento autostradale, la persona tesserata del Legnano che lo aveva contattato telefonicamente, «mi chiese se ci saremmo giocati la gara “alla morte”, anche perché loro avevano necessità di salire di categoria, mentre noi non avevamo più obiettivi: gli precisai che noi avremmo comunque giocato regolarmente la gara». Con riferimento alla circostanza specifica della conoscenza, da parte dell’allenatore e del sig. Abbate, del suddetto appuntamento Frassi – Padula, riferisce quest’ultimo (alla Procura federale il 20.10.2012): «A fine seduta ho parlato con Scienza e l’ho informato della possibilità che mi ero creato per poter incontrare il direttore del Rodengo (…) Scienza mi ha detto: “Vai e fai il possibile”. Abbate, che era anche lui presente, mi consigliò di fare attenzione e di essere prudente. A quel punto richiamai il direttore del Rodengo per confermargli l’appuntamento (…)». Dello stesso sostanziale tenore le dichiarazioni rilasciate dal sig. Padula innanzi alla Commissione di primo grado, dalle quali sembrerebbe emergere, seppure in un contesto non univoco, che sebbene il tecnico e il direttore sportivo del Legnano non diedero a Padula un vero e proprio incarico di “combinare” la partita, gli stessi erano a conoscenza del tentativo. Tanto è vero che lo esortarono ad “essere prudente”, formula che, a prescindere dalle possibili multiformi interpretazioni, non lascerebbe dubbio, ove effettivamente utilizzata, del fatto che gli stessi fossero a conoscenza del tentativo di illecito che Padula si accingeva a porre in essere. Orbene, ciò premesso occorre ricordare che presupposto imprescindibile, ai fini della violazione dell’obbligo di omessa denuncia, è l’effettiva conoscenza dell’illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, occorre, peraltro, precisare che l’obbligo di denuncia trova causa non già «nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali» (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980). «In definitiva, affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell’omessa denuncia si rende necessaria l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non è sufficiente ai fini dell’affermazione di responsabilità per la violazione qui considerata un semplice sospetto o un mero presentimento» (CGF, S.U., 56/CGF s.s. 2013/2014). In altri termini, l’incolpato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antigiuridicità e il relativo disvalore sportivo. È, quindi, necessario, ma anche sufficiente, che «l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”). Ebbene, alla luce di siffatti criteri interpretativi ritiene questa Corte che gli elementi acquisiti al giudizio possano considerarsi quali certi riscontri esterni, alle dichiarazioni di Padula, per ciò che concerne l’iniziativa dello stesso, l’incontro con Frassi e l’oggetto o scopo dell’incontro medesimo, ma non altrettanto può affermarsi, quantomeno con certezza, per ciò che concerne la personale e diretta conoscenza dei predetti fatti, nel loro esatto contenuto, da parte dei sigg.ri Scienza e Abbate. In tal ottica, può ritenersi dimostrato il colloquio (pre-incontro Padula – Frassi) che Padula ha avuto con Abbate e Scienza, ma non altrettanto può dirsi quanto all’esatto contenuto dello stesso. In altri termini, alla luce del difetto di sicuri riscontri, non può escludersi che, come sostenuto dai reclamanti, Padula informò gli stessi della sua intenzione di parlare con il Rodengo Saiano per verificare se la società era stata contattata dall’Alghero e per appurare quali fossero le intenzioni della stessa in ordine alla gara della domenica successiva contro il Legnano e che, quindi, i medesimi reclamanti non fossero a conoscenza dell’effettivo intendimento del Padula o, comunque, non intuirono lo scopo reale dell’iniziativa dello stesso o, quantomeno, non ne percepirono la relativa antigiuridicità. Sotto siffatto profilo, questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento di recente assunto dalle sezioni unite della medesima Corte di giustizia federale: «Si è detto che espungere o allontanare temporaneamente un soggetto dalla partecipazione ad attività sportive, anche laddove svolte per professione, può richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio di quello racchiuso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, vi è un limite al di sotto del quale neppure un procedimento di natura disciplinare può scendere, anche per garantire tutti gli iscritti all’associazione che la loro partecipazione non dipende dall’arbitrio assoluto di altri membri, ma è tutelata da regole comunemente accettate. Ciò vuol dire, per ritornare al caso di specie qui in rilievo, che le dichiarazioni accusatorie di un tesserato nei confronti di altri tesserati devono avere un qualche riscontro esterno o, per usare una terminologia in uso nella prassi penalistica, estrinseco, oggettivamente valido, senza il quale si verserebbe nella situazione, assolutamente delatoria, nella quale qualunque accusa darebbe luogo ad una condanna disciplinare» (CGF, sez. un., n. 56/CGF s.s. 2013/2014). Orbene, il contenuto delle accuse rivolte da Padula a Scienza e Abbate lascia dubbi allo stato non superabili, perché sono in realtà privi di un sicuro riscontro probatorio, finendo ogni elemento d’accusa nei confronti di Scienza e Abbate per far capo sempre e solo a quanto dichiarato dallo stesso chiamante (cfr., per un caso analogo, CGF, 21 agosto 2012, C.U. 037/CGF del 30 agosto 2012). In tal ottica, invece, del tutto priva di pregio si rivela la tesi difensiva relativa alle intercettazioni di conversazioni telefoniche tra altri tesserati che si riferirebbero al tecnico Scienza come persona che non ammette comportamenti poco cristallini. Detti elementi indiziari, infatti, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, si riferiscono a momenti successivi e contesti diversi da quelli oggetto del presente procedimento e, comunque, non sono idonei ad escludere precedenti o differenti comportamenti di diverso tenore. Del pari inconsistente appare l’assunto della difesa dei reclamanti circa il fatto che le affermazioni di Padula sono smentite dai diretti interessati, poiché in questo caso, in presenza di riscontri esterni, gli elementi a carico avrebbero ben potuto essere considerati sufficienti, a prescindere, appunto, dalla mancata conferma dei reclamanti. Tuttavia, come detto, il difetto di specifici riscontri estrinseci alle dichiarazioni di Padula in punto effettiva conoscenza dell’iniziativa (e del suo disvalore giuridico-disciplinare) da parte dei sigg.ri Scienza e Abbate, conduce ugualmente all’accoglimento della richiesta di proscioglimento. Come già evidenziato, infatti, la chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di prova necessita anche di riscontri estrinseci, e cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto (cfr. CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF). Ed, invero, non può non rilevarsi come difetti, per questa parte, nel racconto di Padula qualsivoglia elemento descrittivo che consenta, anche in via indiretta, di ricostruire in maniera sufficientemente chiara le concrete modalità dell’asserito coinvolgimento di Scienza e Abbate. In definitiva, se è vero, come giustamente osservato dalla Procura federale, che non si può pretendere che il riscontro rivesta il valore di prova autonoma e autosufficiente, dovendo, invece, lo stesso solo corroborare le affermazioni del dichiarante, è altrettanto vero che, nel caso di specie, difettano elementi che, con specifico riferimento alle posizioni Scienza e Abbate, possano essere considerati riscontri in senso proprio e oggettivo, di sicura valenza dimostrativa. E’, infatti, noto che la valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone deve avvenire in modo frazionato per verificare l'esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato, non potendo estendersi l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettive nei confronti di uno dei chiamati, a un altro chiamato sulla base di reciproche inferenze totalizzanti (cfr. Cassazione penale sez. I, 10 dicembre 2010 n. 16674). In conclusione, la cornice probatoria che in riferimento agli specifici fatti contestati a Scienza e Abbate è risultata nella disponibilità di questa Corte, non conduce univocamente all’affermazione di responsabilità degli stessi per la fattispecie dell’omessa denuncia. Alla rilevata insufficienza del materiale probatorio complessivamente acquisito corrisponde, pertanto, in ossequio al principio in dubio pro reo, l’impossibilità di convalidare, come ipotesi di sicuro affidamento, la ricostruzione prospettata dalla Procura federale, nella versione derubricata accolta dalla CDN (cfr. CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 034/CGF del 29 agosto 2012). Gli elementi a disposizione, in altri termini, conducono ad un complessivo risultato probatorio che, in ordine all’affermazione di responsabilità dei sigg.ri Scienza e Abbate per l’incolpazione di omessa denuncia, non può dirsi contrassegnato dagli indefettibili predicati della ragionevole prova. Infatti, i frammenti probatori acquisiti al procedimento, oggetto di attenta rivalutazione da parte di questa Corte, non appaiono univoci ed assistiti da una pregnante valenza dimostrativa sì da consentire di escludere, sul piano della plausibilità giuridica e logica, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dall’accusa. Il dubbio ragionevole, che appare difficilmente smentibile, non può che risolversi con il proscioglimento, per l’incolpazione di cui trattasi, dei predetti reclamanti. Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1) e 2), li accoglie e proscioglie per le ragioni di cui in motivazione i Sigg.ri Scienza Giuseppe e Abbate Luigi. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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