LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 17.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. REGGINA – soc. SIENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 17.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET
Gara soc. REGGINA – soc. SIENA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 15.37 del 14 dicembre 2013)
ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 6° del secondo tempo dal calciatore Andrea Cocco
(soc. Reggina) nei confronti del calciatore Hernan Paolo Dellafiore (soc. Siena);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano chiaramente che, nella circostanza segnalata, il calciatore
amaranto nell’area di rigore avversaria, all’altezza dell’area di porta, in attesa dell’esecuzione di
un calcio d’angolo, veniva in contatto con il calciatore bianco-nero. Una volta partito il pallone
verso il cento dell’area di rigore l’Arbitro interveniva, sanzionando con una punizione il
comportamento del calciatore Cocco.
Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato (con mail delle ore 12.02
odierne), come del resto risulta dalle immagini televisive, di avere “visto” e valutato l’episodio
nella sua interezza e di non aver altro da aggiungere.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla
premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.