LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 17.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. LATINA – soc. CROTONE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 17.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. LATINA – soc. CROTONE Il Giudice sportivo, letto il rapporto arbitrale relativo alla gara soc. Latina – soc. Crotone del 14 dicembre 2013 nel quale si attesta che nel corso del primo tempo, dalla Curva occupata dai sostenitori del Latina venivano intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria in più occasioni laddove questi toccava il pallone, mentre terminavano soltanto a seguito di annuncio effettuato nell’intervallo; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Latina deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS; rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione; P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Latina con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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