LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 17.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. LATINA – soc. CROTONE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 17.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET
Gara soc. LATINA – soc. CROTONE
Il Giudice sportivo,
letto il rapporto arbitrale relativo alla gara soc. Latina – soc. Crotone del 14 dicembre 2013 nel
quale si attesta che nel corso del primo tempo, dalla Curva occupata dai sostenitori del Latina
venivano intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra
avversaria in più occasioni laddove questi toccava il pallone, mentre terminavano soltanto a
seguito di annuncio effettuato nell’intervallo;
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori
approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante
ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Latina deve rispondere a
titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art.
11 n. 3 CGS;
rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti
discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni
di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione
fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di
discriminazione;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la soc. Latina con l’obbligo di disputare una gara con il settore
denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia
sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa
analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata
per la nuova violazione.