COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. VALLE DEL FORO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.3.2014 AL DIRIGENTE CICCHITTI TIZIANO E DELL’AMMENDA DI € 150,00 ALLA SOCIETA’ INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE FOLGORE SAMBUCETO / VALLE DEL FORO E FOSSACESIA / VALLE DEL FORO, DISPUTATE IL 17 e 18/11/13, LA PRIMA, PER IL CAMPIONATO JUNIORES ELITE; LA SECONDA, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°24 DEL 21.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S.D. VALLE DEL FORO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.3.2014 AL DIRIGENTE CICCHITTI TIZIANO E DELL’AMMENDA DI € 150,00 ALLA SOCIETA’ INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE FOLGORE SAMBUCETO / VALLE DEL FORO E FOSSACESIA / VALLE DEL FORO, DISPUTATE IL 17 e 18/11/13, LA PRIMA, PER IL CAMPIONATO JUNIORES ELITE; LA SECONDA, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°24 DEL 21.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società Valle del Foro ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S., quanto al dirigente, perché a seguito di richiami da parte dell'arbitro, assumeva un comportamento irriguardoso, lanciando allo stesso la bandierina; quanto alla società, invece, perché per tutto il corso della gara un proprio sostenitore rivolgeva pesanti ingiurie e minacce all'indirizzo della terna arbitrale.
L’appellante ha dedotto, da un lato, l’eccessività della squalifica al dirigente, il quale si sarebbe limitato a protestare riconsegnando la bandierina all’arbitro e non lanciandogliela; dall’altro, l’eccessività anche dell’ammenda adducendo di non avere sostenitori al seguito e che, in ogni caso, non vi era proporzione con altre sanzioni in relazione a ben più gravi comportamenti pubblicate nello stesso comunicato.
Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Ed infatti: quanto alla inibizione del dirigente, risulta con assoluta certezza dal referto di gara che il medesimo non solo si sia reso responsabile del lancio della bandierina, ma abbia accompagnato il gesto anche con insulti e turpiloqui.
Quanto, poi, all’ammenda, l’appello risulta parimenti infondato, in quanto dalla lettura del referto di gara dell’A.A. si evince chiaramente la responsabilità di un sostenitore della società appellante rispetto agli addebiti contestati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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