COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE CHIODI OTELLO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA MARTINSICURO / MOSCIANO, DISPUTATA L’1.12.2013 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°28 DEL 5.12.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE CHIODI OTELLO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA MARTINSICURO / MOSCIANO, DISPUTATA L’1.12.2013 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°28 DEL 5.12.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Martinsicuro ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al calciatore Chiodi per condotta violenta ed insulti nei confronti dell’arbitro. La società appellante ha contestato l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore avrebbe posto in essere comportamento, comunque deprecabile, ma non violento nei confronti del direttore di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore si è reso responsabile di una protesta smodata nei confronti del direttore di gara, giungendo persino a spintonarlo, onde la sanzione inflitta deve essere integralmente confermata in questa sede. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata nella minore misura di € 78,00 e disponendo l’integrazione mediante addebito della residua somma di € 52,00.
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