COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRE VILLE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ RICORRENTE CON IL PUNTEGGIO DI 3 –0 ED INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SPINELLI NICOLA FINO AL 17.2.2014) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING VASTO / TRE VILLE, DISPUTATA IL 17.11.13 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI, GIRONE “A” DELEGAZIONE VASTO (C.U. N°18 del 28.11.2013 DELEGAZIONE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRE VILLE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ RICORRENTE CON IL PUNTEGGIO DI 3 –0 ED INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SPINELLI NICOLA FINO AL 17.2.2014) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING VASTO / TRE VILLE, DISPUTATA IL 17.11.13 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI, GIRONE “A” DELEGAZIONE VASTO (C.U. N°18 del 28.11.2013 DELEGAZIONE VASTO). Con appello proposto in data 4.12.2013, l’A.S.D. Tre Ville ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. in danno della stessa società, per avere questa fatto giocare dal 30° del secondo tempo il calciatore n°16 Luciani Alessandro, che non aveva ancora compiuto il dodicesimo anno di età e, in danno del dirigente accompagnatore, per averne consentito l’impiego. Osserva, in via preliminare, la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile in relazione all’esito della gara, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, per omissione dell’invio di copia del ricorso alla società controinteressata. La normativa di riferimento (art. 46, comma V, C.G.S.) prescrive, infatti, il contestuale invio del ricorso (o del reclamo) alla controparte nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato della gara e che, contestualmente al ricorso stesso sia inviata copia dalla relativa attestazione dell’invio della raccomandata alla società controinteressata, ai fini del rispetto del contraddittorio. Nel caso di specie, tuttavia, tale formalità non è stata osservata. Quanto, invece, all’impugnazione dell’inibizione, ritiene la Commissione che l’appello sia parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione, non apparendo il fatto contestato di particolare gravità. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al sig. Spinelli Nicola fino al 17.1.2014, confermando nel resto l’impugnata decisione e disponendo accreditarsi la tassa ove addebitata.
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