COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE BARISANO LUCA (A.S.D. MARIO TURDO’) AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARIO TURDO’ / REAL MONTALFANO, DISPUTATA L’8.12.2013 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°31 DEL 12.12.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO RETTIFICATO CON COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA’ DEL 16.12.2013).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE BARISANO LUCA (A.S.D. MARIO TURDO’) AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARIO TURDO’ / REAL MONTALFANO, DISPUTATA L’8.12.2013 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°31 DEL 12.12.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO RETTIFICATO CON COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA’ DEL 16.12.2013). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Barisano Luca ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflittagli dal G.S. per avere offeso e minacciato il direttore di gara. L’appellante ha contestato la sanzione per non avere rivolto alcuna frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dal calciatore non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che il direttore di gara, nel suo rapporto, non solo ha esattamente riportato i contenuti delle offese e delle minacce, già di per sé gravi, ma ha anche sottolineato che le stesse si sono verificate a fine gara e dopo un inseguimento fino all’autovettura del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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