COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CARLITTI BIASE (A.S.D. VIRTUS) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 10.6.2014 ADOTTATA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA REAL PORTA PALAZZO – VIRTUS DISPUTATA IL 10.11.2013 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA – DELAGAZIONE VASTO (C.U. N°16 DEL 14.11.2013 – DELEGAZIONE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CARLITTI BIASE (A.S.D. VIRTUS) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 10.6.2014 ADOTTATA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA REAL PORTA PALAZZO – VIRTUS DISPUTATA IL 10.11.2013 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA – DELAGAZIONE VASTO (C.U. N°16 DEL 14.11.2013 – DELEGAZIONE VASTO). Con appello proposto a mezzo del servizio postale, il calciatore Carlitti Biase ha impugnato il provvedimento disciplinare come sopra specificato, adottato dal G.S. in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara oggetto di ricorso, chiedendone la revoca. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, in quanto privo di sottoscrizione (art. 33, comma V, C.G.S.). Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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