COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 18.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA I^ CATEGORIA 46 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. IL CERVO e calc. CAMMARATA PABLO avverso squalifica al 13.11.2018 e perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 20.11.2013 gara CAVOLA – IL CERVO del 20.11.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 18.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA I^ CATEGORIA 46 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. IL CERVO e calc. CAMMARATA PABLO avverso squalifica al 13.11.2018 e perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 20.11.2013 gara CAVOLA - IL CERVO del 20.11.2013 L' A.S.D. IL CERVO e il calc. CAMMARATA PABLO ricorrono avverso i sopra indicati provvedimenti contestando preliminarmente la ricostruzione dei fatti operata dall'arbitro. "Nel rapporto arbitrale si legge che il tesserato avrebbe proferito una espressione ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, che, in realtà, è stata pronunciata da un avversario proprio verso il reclamante". "CAMMARATA, raggiunto dall'ingiusto provvedimento di espulsione, si rivolgeva verso l'arbitro rendendosi protagonista di una vibrata protesta, ma non certo violenta e/o minacciosa e/o intimidatoria. Non è assolutamente vero che CAMMARATA ha spinto, con entrambe le mani, al petto l'arbitro, facendolo indietreggiare, come non è vero che il direttore di gara è rimasto in piedi solo grazie all'intervento di altri tesserati. E' vero, invece, che il calciatore della Pol. Il CERVO ha avvicinato l'arbitro, protestando vivacemente, così come è vero che, in un momento di estrema concitazione, dimenandosi con le mani ha colpito, con la mano aperta, la mano destra dell'arbitro, cui cadeva di mano il cartellino rosso. Mai e poi mai, però, si è trattato di un pugno. Successivamente, il CAMMARATA, proseguendo nella sua protesta, sicuramente eccessiva ma mai violenta o intimidatoria, su allontanava dal terreno di gioco senza che nessuno dovesse trattenerlo e, tantomeno, senza porre in essere atti violenti e/o tentativi di aggressione nei confronti dell'arbitro." "Dopo tale momento il CAMMARATA ed il direttore di gara non si sono più incontrati, per cui il tentativo, ironico, di tendere la mano al direttore di gara, attribuito al reclamante, risulta completamente frutto della fantasia della giacchetta nera, davvero in giornata no." "Il direttore di gara, dopo aver continuato a dirigere l'incontro per circa ulteriori 15 minuti, decideva, solo nell'intervallo, senza alcuna comunicazione preventiva, di convocare i capitani delle due squadre e di interrompere definitivamente il match", giustificando aggravamento del dolore alla mano. "Motivazione inverosimile e/o tendenziosa, perché, se il colpo ricevuto fosse stato così grave, e dalle conseguenze effettivamente invalidanti, il direttore di gara non sarebbe stato in grado, sin da subito, di continuare a prestare il proprio operato." L'arbitro si recava, dopo aver guidato per circa 80 chilometri, all'Ospedale di Bazzano, ove veniva formulata una prognosi di ben due giorni. Informano di avere inoltrato, contestualmente al presente reclamo, esposto-denuncia alla Procura Federale ed alla Procura Arbitrale A.I.A. "con il quale si dimostra la falsità di quanto dichiarato dall'arbitro". Allegando supporto video e sequenza fotografica della gara, chiedono l'annullamento e/o la revoca della perdita della gara per 3 - 0, con la ripetizione della stessa, e la riduzione della squalifica del calc. CAMMARATA nella misura di giustizia e, comunque, non superiore a 3(tre) mesi. "In particolare, ove la Commissione Disciplinare territoriale lo ritenesse opportuno, si chiede la sospensione del procedimento in attesa dell'adozione, da parte della Procura Federale e della Procura Arbitrale A.I.A., dei provvedimenti relativi all'esposto inviato in data odierna in ordine al comportamento del direttore di gara". Il calc. CAMMARATA ed un rappresentante dell'A.S.D. IL CERVO sono presenti all'odierno dibattimento, assistiti da persona di fiducia. La Commissione, - premesso che non viene presa visione del video trasmesso allegato al ricorso in quanto non rispondente alle previsioni di cui all'art. 35, comma 1.2, del C.G.S., - visti gli atti ufficiali; - sentiti il rappresentante dell'A.D.S. IL CERVO che, richiamandosi al reclamo proposto ha insistito nell'affermare che non vi erano assolutamente motivi per sospendere la gara né per giustificare una squalifica così pesante per il proprio tesserato; a sua volta, il calc. CAMMARATA ha dichiarato di non avere rivolto espressioni offensive all'arbitro, di non avergli messo le mani addosso, di non averlo colpito con un pugno sulla mano, ma solo di averlo raggiunto con una "manata" con il palmo aperto, facendogli cadere il cartellino; - sentito l'arbitro che, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di avere ricevuto insulti dal calc. CAMMARATA, che poi lo spingeva con le mani al petto facendolo indietreggiare, ma di non essere stato sorretto da alcuno, come invece aveva riportato a referto, e di ciò si è reso conto dopo aver visto un filmato dell'accaduto. Lo stesso calciatore lo colpiva con un violento pugno alla mano destra, procurandogli dolore e facendogli cadere il cartellino rosso. Comunicava ai capitani delle due squadre che avrebbe cercato di portare a termine il primo tempo. All'intervallo , non sentendosi in condizione psico-fisica di riprendere la gara, prendeva la decisione di sospenderla definitivamente, dandone comunicazione ai capitani. Faceva poi ritorno a casa, a bordo della propria autovettura, guidata da persona che era venuta ad assistere alla partita; - valutato, anche sulla base della documentazione in atti, che non sussistessero le condizioni oggettive per sospendere la gara, visto che non era messa in pericolo l'incolumità dell'arbitro, né quella dei giocatori e del pubblico presente. In merito, in casi di specie, la C.A.F. e la Corte di Giustizia Federale hanno più volte affermato che "perché le gare possano subire una interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi -da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori- è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara -o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione-, ed occorre altresì che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l'impossibilità di giungere alla conclusione fisiologica della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva nell'alveo della regolarità". L'arbitro, per giustificare la sospensione della gara, indica nel referto, fra l'altro, che "la situazione era abbastanza pesante all'esterno dello spogliatoio", ma ciò, dagli atti ufficiali, non è dato rilevare né per il comportamento dei giocatori, né per quello del pubblico presente; - ritenuto, altresì, che il riprovevole comportamento tenuto dal calc. CAMMARATA debba essere punito con una sanzione del tutto correlata alla condotta messa in atto, d e l i b e r a - di annullare la sanzione a carico dell'A.S.D. IL CERVO della perdita per 0 - 3 della gara di cui all'oggetto, delle quale si dispone la ripetizione, e di ridurre la squalifica del calc. CAMMARATA PABLO al 31.8.2014. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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