COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL FABRICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BRACCI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 25 DEL 21.11.2013 (Gara: REAL FABRICA – RONCIGLIONE UNITED del 16.11.2013 – Campionato C5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL FABRICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BRACCI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 25 DEL 21.11.2013 (Gara: REAL FABRICA – RONCIGLIONE UNITED del 16.11.2013 – Campionato C5 Serie D Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società REAL FABRICA DI ROMA chiede una sostanziale riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore BRACCI ALESSIO, deducendo che lo stesso non ha assunto condotta violenta contro l’avversario, e che alla notifica dell’espulsione, si è espresso con una frase inurbana, non diretta all’arbitro, ma causata dalla frustrazione del provvedimento. Letti gli atti ufficiali, dai quali risulta che l’interessato, dopo aver reagito con una mano sul collo di un avversario che lo aveva spinto contro la recinzione, ed essere stato per questo espulso, rivolgeva un epiteto offensivo all’arbitro; ritenuto che, per la dinamica dell’episodio (semplice reazione ad una scorrettezza di un avversario e successiva frase ingiuriosa verso il Direttore di gara dopo l’espulsione), la squalifica di 4 gare sia eccessiva e da ridurre, sia pure lievemente, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore BRACCI ALESSIO a 3 gare effettive, come già anticipato sul CU n. 108 del 6.12.2013. La tassa reclamo va restituita.
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