COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 95 LND DEL 21.11.2013 (Gara: GAETA – ALBALONGA del 18.11.2013 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 95 LND DEL 21.11.2013 (Gara: GAETA – ALBALONGA del 18.11.2013 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società GAETA chiede una significativa riduzione dell’ammenda comminatale in primo grado, assumendo che, a seguito della decisione di far disputare la gara a porte chiuse, non sarebbe stato presente alcun proprio sostenitore nelle tribune, tranne gli autorizzati; letti gli atti ufficiali ed in particolare il referto di un assistente arbitrale, da cui si rileva che tifosi della reclamante, presenti irregolarmente sugli spalti, lo apostrofavano con ripetute frasi oltraggiose; tanto premesso, ritenuta adeguata la sanzione del Giudice di prima istanza, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo, come già anticipato sul CU n. 108 del 6.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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