COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MOROLO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 103 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 SGS DEL 14.11.2013 (Gara: MOROLO – TERRACINA del 13.10.2013 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MOROLO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 103 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 SGS DEL 14.11.2013 (Gara: MOROLO – TERRACINA del 13.10.2013 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, il quale ha precisato che, effettivamente, prima dell’inizio dell’incontro , chiedeva alla squadra di casa la possibilità di cambiare i calzettoni, in quanto dello stesso colore di quelli della squadra ospite. Il Direttore di gara, ha comunque ribadito dinanzi a questa Commissione, di non essere stato influenzato dalla situazione “calzettoni” in merito alla decisione di non iniziare la gara. L’unico motivo per cui non ha dato inizio alla gara, è stato quello della scarsa visibilità della segnatura del terreno di gioco. Ha richiesto sin dal suo arrivo, di provvedere a detta segnatura al Dirigente locale, il quale gli comunicava le difficoltà, non essendo da loro gestito l’impianto sportivo, non avendo quindi la disponibilità del materiale necessario. Alle ore 10.00, orario ufficiale di inizio gara, ha quindi comunicato ai capitani delle due squadre di non iniziare la gara. Questa Commissione, alla luce di tali precisazioni fornite dall’arbitro, e tenuto conto di alcune osservazioni poste in essere dalla reclamante, non può non tenere presente che l’arbitro, in ossequio alla norma regolamentare che stabilisce che il medesimo prima di lasciare definitivamente l’impianto sportivo, deve attendere il prescritto tempo di attesa, che per le gare in questione è di 20 minuti, oltre l’orario di inizio della gara. Tale norma è stata disattesa dall’arbitro e la Società, ipoteticamente, avrebbe potuto beneficiare dei 20 minuti a disposizione, per eliminare l’inconveniente lamentato dall’arbitro, con una segnatura appropriata di quelle linee del terreno di gioco non chiaramente visibili. Ciò detto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo disponendo l’effettuazione della gara, così come anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013. La tassa reclamo va restituita.
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