COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIANGOLAZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GRILLI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39C5 DEL 23.11.2013 (Gara: TRIANGOLAZIO – NORDOVEST del 23.11.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIANGOLAZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GRILLI DANIELE ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39C5 DEL 23.11.2013
(Gara: TRIANGOLAZIO - NORDOVEST del 23.11.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che le argomentazioni poste in essere dalla Società TRIANGOLAZIO, a sostegno della
invocata riduzione della squalifica del calciatore GRILLI DANIELE, possono essere parzialmente
assumibili da questa Commissione Disciplinare, in quanto il comportamento dell’atleta, certamente
deprecabile sotto ogni aspetto, può configurarsi come atteggiamento gravemente e reiteratamente
offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro.
Infatti il tentativo di voler raggiungere l’arbitro con un calcio mentre si trovava da una distanza di
due metri circa ed averlo, nell’occasione, offeso, può essere sanzionato, considerato il gesto, in
misura leggermente inferiore, rispetto a quanto riportato sul C.U. indicato in oggetto.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa COmmissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore GRILLI DANIELE a 5 gare, così come
anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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