COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE FELCI ALESSANDRO (TESS. VJS VELLETRI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 107 DEL 5.12.2013 (Gara: UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 – VJS VELLETRI del 30.11.2013 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE FELCI ALESSANDRO (TESS. VJS VELLETRI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 107 DEL 5.12.2013 (Gara: UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 – VJS VELLETRI del 30.11.2013 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il reclamante ritiene ingiustificata la sanzione inflittagli, dal momento che egli, in qualità di capitano, si era soltanto limitato a richiamare l’attenzione dell’arbitro, per un pugno alla nuca sferrato da un avversario ad un proprio compagno. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, il Direttore di gara ha descritto in maniera precisa e dettagliata il comportamento del calciatore FELCI ALESSANDRO, il quale, mentre in campo scoppiava un parapigliatra i giocatori delle due squadre, raggiungeva di corsa l’arbitro e, con entrambe le mani, lo spingeva ripetutamente con forza sul petto, facendolo indietreggiare per circa 10 metri e rivolgendogli contestualmente una espressione offensiva nonché minacce. Ribadita l’intollerabilità di tale comportamento, da giudicare ancor più grave, in quanto posto in essere dal capitano, deve quindi ritenersi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la sanzione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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