COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 40 SGS DEL 21.11.2013 (Gara: ATLETICO ACILIA – PIANOSCARANO 1949 del 20.10.2013 – Campionato Giov.mi Reg. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 40 SGS DEL 21.11.2013 (Gara: ATLETICO ACILIA – PIANOSCARANO 1949 del 20.10.2013 – Campionato Giov.mi Reg. Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, in cui la Società ricorrente contesta la decisione del Giudice Sportivo di primo grado, in cui sostiene che la calciatrice LA PENNA EMANUELA, tesserata per la Società ATLETICO ACILIA del 3.9.2013, poteva legittimamente prendere parte alla gara in discussione, in quanto non necessita deroga per le calciatrici della categoria giovanissimi. Eccepisce a tale riguardo la ricorrente che, in base al regolamento, possono prendere parte al Campionato Giovanissimi Regionali Fascia B i calciatori nati dal 1° gennario 2000, ed essendo la calciatrice LA PENNA EMANUELA nata il 26.3.1999, poteva partecipare a detto Campionato, soltanto previa deroga. A sostegno di quanto sopra, la Società PIANOSCARANO fa presente che la Società ATLETICO ACILIA ha ottenuto l’autorizzazione a partecipare al Torneo Giovanissimi Regionali Fascia B per la calciatrice LA PENNA EMANUELA con il C.U. n. 38 del 14.11.2013 e che, pertanto, nella gara del 20.10.2013 la predetta calciatrice non aveva titolo a parteciparvi. Chiede nelle conclusioni, la Società PIANOSCARANO, che venga annullata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure, infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara alla Società ATLETICO ACILIA. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver attentamente esaminato tutte le carte in possesso e preso visione delle norme regolamentari vigenti da cui risulta che, in effetti, l’autorizzazione a partecipare al Torneo Giovanissimi della calciatrice LA PENNA EMANUELA, previa apposita deroga, è stata concessa con il C.U. n. 38 del 14.11.2013, ben oltre la data di effettuazione della gara in oggetto, a cui la calciatrice ha partecipato senza avervi titolo. Appaiono conseguentemente valide le rimostranze avanzate dalla Società PIANOSCARANO 1949, a cui pertanto viene assegnata la vittoria dell’incontro. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo comminando la punizione sportiva della perdita della gara alla Società ATLETICO ACILIA con il punteggio di 0 – 3, così come anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013. La tassa reclamo va restituita.
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