COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN DONATO PONTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 SGS DEL 28.11.2013 (Gara: SAN DONATO PONTINO – APRILIA del 26.10.2013 – Campionato Allievi Reg. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN DONATO PONTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL
RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 SGS DEL 28.11.2013
(Gara: SAN DONATO PONTINO - APRILIA del 26.10.2013 – Campionato Allievi Reg. Fascia
B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ASD SAN DONATO PONTINO chiede la
ripetizione dell’incontro in oggetto, per avere l’arbitro sospeso lo stesso quando la squadra aveva
ancora 7 calciatori in campo e che, quindi, per regolamento, la gara poteva proseguire
regolarmente. E’ evidente, per la reclamante, l’errore tecnico commesso dall’arbitro, contestando
la decisione del giudice sportivo che ha deliberato la regolarità della gara in questione.
Questa Commissione ha esaminato nel dettaglio il ricorso in argomento in cui la ricorrente pone in
evidenza che le espulsioni dei calciatori dal terreno di gioco sono state, nel corso della gara, solo 4
e che altra espulsione è stata decretata dall’arbitro ad un calciatore in panchina, quindi da non
considerarsi come quinto calciatore espulso, in quanto non prendeva parte attiva al giuoco. In
effetti, se la situazione verificatasi in campo fosse stata realmente quella eccepita dalla ricorrente,
l’arbitro avrebbe dovuto proseguire la direzione dell’incontro, ma dalla lettura degli atti di gara e dal
supplemento di referto appositamente redatto sulla vicenda, è emerso che il Direttore di gara ha
condotto regolarmente l’incontro sino al termine dei 40 minuti stabiliti per tale campionato e che
quindi le doglianze avanzate dalla ricorrente non appaiono assumibili.
In considerazione di quanto sopra, questa Commissione, avvalendosi del disposto dell’art. 35 del
C.G.S., che considera il referto arbitrale fonte primaria e degna di fede e che, in caso di contrasto
con quanto sostiene chi reclama, prevale il contenuto di quest’ultimo,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, così come
anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013.
La tassa reclamo va incamerata.
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