COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ HERMES ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI €100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE DI GIULIO NELLO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE NOBILI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 31 DEL 12.12.2013 (Gara: CASTELVERDE – HERMES del 7.12.2013 – Campionato Juniores Under 19 Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ HERMES ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI €100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE DI GIULIO NELLO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE NOBILI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 31 DEL 12.12.2013 (Gara: CASTELVERDE – HERMES del 7.12.2013 – Campionato Juniores Under 19 Roma) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in relazione all’inibizione del Dirigente DI GIULIO NELLO. Di respingere il reclamo, confermando per il resto le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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