COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIDO DI OSTIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.2.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CIANCHETTI LUCA E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GRASSI MAURIZIO E RIDENTI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 44C5 DELL’11.12.2013 (Gara: PALESTRINA – LIDO DI OSTIA C5 del 4.12.2013 – Calcio a 5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIDO DI OSTIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.2.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CIANCHETTI LUCA E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GRASSI MAURIZIO E RIDENTI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 44C5 DELL’11.12.2013 (Gara: PALESTRINA – LIDO DI OSTIA C5 del 4.12.2013 – Calcio a 5 C1) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore RIDENTI ANDREA a 2 gare, confermando per il resto le decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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