COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 – Reclamo US Letimbro avverso le squalifiche del calciatore Michele Russi fino al 31dicembre 2015 e dell’allenatore Dario Roso fino al 4.2.2014 e avverso l’inibizione del dirigente Davide Rendina fino al 28.2.2014 e l’ammenda di € 80 alla società. Gara Priamar – Letimbro del 17.11.2013 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 27 del 21.11.2013 Delegazione Provinciale di Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 - Reclamo US Letimbro avverso le squalifiche del calciatore Michele Russi fino al 31dicembre 2015 e dell'allenatore Dario Roso fino al 4.2.2014 e avverso l'inibizione del dirigente Davide Rendina fino al 28.2.2014 e l'ammenda di € 80 alla società. Gara Priamar - Letimbro del 17.11.2013 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 27 del 21.11.2013 Delegazione Provinciale di Savona. A seguito di quanto riferito dall’arbitro della gara indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo assumeva i seguenti provvedimenti disciplinari: • Calciatore Michele Russi – per aver, a fine gara, tirato l’arbitro per un braccio proferendo al suo indirizzo minacce e manifestando indifferenza a qualsivoglia provvedimento sanzionatorio conseguente: squalifica fino al 31 dicembre 2015. • Allenatore Dario Roso – per aver offeso pesantemente e ripetutamente l’arbitro continuando con tale atteggiamento all’uscita dal terreno di gioco: squalifica fino al 14 febbraio 2014. • Dirigente Davide Rendina – per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco durante lo svolgimento della gara e aver rivolto insulti e minacce al direttore di gara: inibizione temporanea fino al 28 febbraio 2014. • US Letimbro – per comportamento antisportivo dei propri tesserati: ammenda di € 80. Con rituale reclamo si è opposta alle suddette sanzioni l’US Letimbro accusando l’arbitro d’aver stravolto i fatti e d’aver mantenuto un comportamento arrogante, irrispettoso e perciò configgente con il codice etico dell’A.I.A. e quindi d’aver formulato un rendiconto non veritiero. Conclude con la richiesta d’annullamento delle sanzioni irrogate o, in subordine, di riduzione delle stesse a equità contenendole nel minimo. In giudizio il rappresentante del sodalizio reclamante ha ulteriormente ribadito quanto giù esposto nell’istanza d’appello. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo può trovare accoglimento solo per la squalifica del calciatore Michele Russi, che appare del tutto fuori parametri in relazione a quanto riferito dall’arbitro (correttamente compendiato nella declaratoria del primo giudice). La squalifica di un calciatore per oltre due anni trova giustificazione nel caso di gravi gesti di violenza nei confronti degli ufficiali di gara: nel caso di specie il Russi ha afferrato l’arbitro per un braccio rivolgendogli gravi minacce senza colpirlo, talché va sanzionato con un fermo di durata inferiore. Quanto alle altre sanzioni appellate, le difese della società non possono influire nel senso delle richieste della società perché correttamente ed equamente inflitte sulla base del resoconto arbitrale, unico documento su cui, a’ sensi dell’art. 35 punto 1 C.G.S., s’incardina il giudizio sportivo; vanno quindi respinte e retrocesse a mere dichiarazioni di parte, ininfluenti nel procedimento sportivo, le contrarie eccezioni della reclamante del tutto estranee agli atti ufficiali. Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’US Letimbro, la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Michele Russi dal 31 dicembre 2015 al 31 ottobre 2014. Fermo il resto. Accolto parzialmente il reclamo, la tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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