COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale dell’11.11.2013 a carico di: 1. JACOPETTI Michele allenatore della CPC SAN LAZZARO, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 CGS in relazione all’Art. 3.6 del C.U. n. 1 stagione 2012/2013 del SGS per avere invitato i calciatori FERNENDO LUIS ALVES e MATTEO FARINA entrambi tesserati per la società ASD PORTO 2005 e per aver consentito al MATTEO FARINA di partecipare ad un provino/allenamento con la squadra della società CPC SAN LAZZARO in data 21.6.2013, senza nulla osta; 2. CPC SAN LAZZARO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale dell'11.11.2013 a carico di: 1. JACOPETTI Michele allenatore della CPC SAN LAZZARO, per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 CGS in relazione all'Art. 3.6 del C.U. n. 1 stagione 2012/2013 del SGS per avere invitato i calciatori FERNENDO LUIS ALVES e MATTEO FARINA entrambi tesserati per la società ASD PORTO 2005 e per aver consentito al MATTEO FARINA di partecipare ad un provino/allenamento con la squadra della società CPC SAN LAZZARO in data 21.6.2013, senza nulla osta; 2. CPC SAN LAZZARO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, rilevato che, nel corso del giudizio, i deferiti hanno concordato con il rappresentante della procura l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: per JACOPETTI Michele due mesi di squalifica; per CPC SAN LAZZARO Euro 200,00 di ammenda; OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS. APPLICA a JACOPETTI Michele due mesi di squalifica; a CPC SAN LAZZARO Euro 200,00 di ammenda Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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