COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CASATI ARCORE Camp. Promozione Gir. B Gara del 01.12.2013 tra Vignate / Casati Arcore C.U. n. 32 del CRL datato 05.12.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CASATI ARCORE Camp. Promozione Gir. B Gara del 01.12.2013 tra Vignate / Casati Arcore C.U. n. 32 del CRL datato 05.12.2013. La società CASATI ARCORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore REBUSCHI Edoardo per tre gare per atto di violenza nei confronti di un avversario, lamentando che era stato un gesto involontario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, rileva : dal referto arbitrale risulta che il giocatore REBUSCHI Edoardo, dopo aver atterrato un avversario commettendo un fallo di gioco, colpiva con un calcio alla gamba – e non al volto come indicato nel ricorso - il giocatore avversario steso a terra a gioco fermo. Il ricorso non merita accoglimento. La sanzione inflitta appare equa e proporzionata alla gravità dell’atto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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