COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ZIBIDO S. GIACOMO Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 30.11.2013 tra Zibido S. Giacomo / Lacchiarella C.U. n. 20 della delegazione di Milano datato 05.12.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ZIBIDO S. GIACOMO Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 30.11.2013 tra Zibido S. Giacomo / Lacchiarella C.U. n. 20 della delegazione di Milano datato 05.12.2013. La società ZIBIDO S. GIACOMO ha proposto reclamo avverso la delibera del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara a carico della società reclamante con il risultato di 0-3 – per non aver garantito il regolare svolgimento della gara - e l’ammenda di euro 150,00 ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. B CGS, lamentando l’imprevedibilità e l’eccezionalità della situazione creatasi, per assenza degli addetti alla rimozione della neve dam terreno di gioco.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che l’arbitro verificata la praticabilità del terreno di gioco richiedeva al dirigente accompagnatore della ZIBIDO S. GIACOMO di meglio delineare le linee del campo in quanto poco visibili. Quest’ultimo si rifiutava e del pari negava l’aiuto offerto dalla società Lacchiarella di rendere meglio visibili le linee del campo. Di talché il direttore di gara decideva di non poter dare inizio alla competizione Si precisa che l’unico organo competente a giudicare le condizioni del campo di gioco è il direttore di gara e che incombe sulla società ospitante l’onere di attivarsi affinché la gara possa regolarmente disputarsi, anche attraverso una migliore segnatura delle linee del campo qualora l’arbitro le ritenga non sufficientemente visibili. Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione del GS appare giusta ed equa e merita quindi di essere confermata, a nulla rilevando il fatto che gli addetti fossero assenti o impegnati nello svolgimento di altri servizi. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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