COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclami società A.S. ASSAGHESE CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 16.11.2013 tra A.S. Assaghese Calcio / Valleambrosia Gara del 23.11.2013 tra A.S. Assaghese Calcio / Barona C.U. n. 19 della delegazione di Milano datato 28.11.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclami società A.S. ASSAGHESE CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 16.11.2013 tra A.S. Assaghese Calcio / Valleambrosia Gara del 23.11.2013 tra A.S. Assaghese Calcio / Barona C.U. n. 19 della delegazione di Milano datato 28.11.2013. La società A.S. ASSAGHESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata a carico dell’allenatore Alessandro BRUNO fino al 31.03.2014, lamentando che l’allenatore non avrebbe rivolto alcuna frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, ma che si sarebbe limitato a dimostrare il proprio disappunto al direttore di gara per la conduzione della stessa senza porre in essere atteggiamenti irriguardosi, e chiedeva pertanto una riduzione di detta sanzione. Con il medesimo reclamo la Società ASSAGHESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 600,00 comminata dal GS per frasi discriminatorie nei confronti dell’arbitro.Ha inoltre proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore Riccardo OLDANI per due gare, lamentando che la sanzione è eccessiva.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che i reclami sono stati presentati nei termini e che hanno oggetto la medesima gara con riferimento al secondo reclamo ne dispone la riunione. Rilevato inoltre che l’impugnazione della squalifica comminata dal GS al calciatore Riccardo OLdani è inammissibile in quanto inferiore a tre gare, ne dichiara l’inammissibilità. Rileva altresì che, in ordine alla gara disputata il giorno 16.11.2013, dal referto di gara – fonte privilegiata e primaria di prova – emerge chiaramente che l’allenatore Alessandro BRUNO, insultava il Direttore di gara senza tuttavia che fosse posta in essere ulteriore condotta riprovevole. Questa Commissione ritiene che il comportamento tenuto dall’allenatore sia da ritenersi irriguardoso, ma privo di alcuna condotta aggressiva. Quanto alla gara del 23.11.2013, la gravità dei gesti giustifica l’ammenda comminata dal GS che pertanto merita di essere confermata Tanto premesso e ritenuto, dichiara DICHIARA INAMMISSIBILE il primo reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore Riccardo OLDANI ed in parziale accoglimento del secondo reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata all’allenatore Alessandro BRUNO fino al 28.02.2014. Con riferimento alle tasse dei due reclami dispone l’incameramento della tassa relativa al primo reclamo dichiarato inammissibile e la restituzione di quella relativa al secondo reclamo.
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